Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Hanno proposto ricorso per cassazione D.G.F. e C.E., per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 12.4.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal gup del locale Tribunale il 30.11.2005, per due fatti di tentata estorsione, l’uno in danno di M.M., l’altro in danno di V.F., appellata dagli stessi imputati e dal PG territoriale, rideterminò la pena agli stessi inflitta elevandola ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.2000 di multa ciascuno, in considerazione dell’aumento minimo dipendente dall’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 e di quello dovuto alla continuazione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Nell’interesse del D.G. il difensore rileva l’incompatibilità logica del giudizio di condanna con la circostanza che all’iniziale pretesa estorsi va nei confronti delle persone offese, non erano seguite in un lungo arco di anni, altre forme di pressione intimidatoria, nè il ricorrente e il coimputato avevano più avuto contatti con le vittime.
Il contesto criminale di matrice mafiosa evocato in occasione dei due tentativi di estorsione, inoltre, all’epoca del fatto sarebbe stato ormai neutralizzato dall’azione di contrasto delle forze dell’ordine e della magistratura; infine, "la" persona offesa si sarebbe dimostrata del tutto insensibile alle minacce, peraltro provenienti da soggetti la cui caratura criminale non era ancora emersa nell’ambiente sociale di appartenenza.
Con il secondo motivo, il difensore lamenta il vizio di violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa, sia per l’inesistenza di un effettivo retroterra di criminalità organizzata dietro l’azione estorsiva, che per la condotta in concreto tenuta dai due imputati e per la loro personalità.
L’ultimo motivo fa riferimento al trattamento sanzionatorio, che la Corte di merito avrebbe determinato in violazione dei criteri di calcolo stabiliti dall’art. 63 c.p., nel caso di concorso tra più aggravanti ad effetto speciale.
Il difensore del C. lamenta il vizio di violazione di legge della sentenza per avere escluso l’ipotesi della desistenza volontaria di cui all’art. 56 c.p.p., comma 3; deduce il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge in relazione dell’art. 81 cpv. c.p., in ordine al rigetto dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti in contestazione e quelli oggetto di altra sentenza del gip di S.M. Capua Vetere; e analoghe censure di legittimità muove in relazione alla ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Ed invero, quanto ai concreti connotati della condotta estorsiva, la Corte territoriale ricorda che i due imputati invitarono le persone offese a "mettersi a posto" con il clan mafioso dei casalesi, cioè pagare il "pizzo" per assicurarsi la possibilità di continuare le proprie attività imprenditoriali.
La natura estorsiva della condotta è pertanto indiscutibile ma deve anche escludersi che si sia verificata, nella specie, un’ipotesi di desistenza volontaria, dal momento che le iniziative criminali dei due imputati furono immediatamente denunciate dalle persone offese, e non avrebbero potuto quindi essere ragionevolmente coltivate per l’intervento di fattori esterni. Correttamente poi la Corte di merito ha ritenuto anche la sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 considerati i riferimenti dei due imputati alle tipiche modalità di ingerenza parassitaria delle associazioni mafiose nelle attività produttive. Che i gruppi mafiosi della zona potessero essere più o meno in difficoltà, all’epoca, per l’azione di contrasto delle istituzioni, non rileverebbe poi in nessun modo, considerato che comunque l’aggravante in questione, come bene precisano i giudici di appello, sarebbe ravvisabile nel metodo mafioso, che il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 considera come fattore di maggior disvalore della condotta indipendentemente dall’appartenenza del reo al gruppo mafioso evocato o anche soltanto "presupposto" nel corso dell’azione criminale. Nè rileva il grado di effettività della minaccia, una volta verificata la sua astratta idoneità ad incidere sulla libertà morale delle persone offese (Corte di Cassazione, n. 46528 del 02/12/2008 RIC. Parlato e altri), apparendo del tutto congrue, tanto in punto di fatto che di diritto, le osservazioni al riguardo formulate nella sentenza impugnata.
Conviene peraltro ulteriormente osservare, per dar conto di poco meditate deduzioni difensive, che i due imputati all’epoca dei fatti non erano affatto sconosciuti alle forze dell’ordine, che erano anzi in possesso delle loro fotografie, fruttuosamente esibite alle persone offese, trattandosi, come ricordano i giudici di appello, di pregiudicati della zona. Incomprensibile è poi la doglianza del difensore del D.G. sulla presunta violazione dell’art. 63 c.p., dal momento che nella specie è stato applicato nei confronti dello stesso ricorrente, il solo aumento di pena dipendente dall’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 elisa quella numerica dal giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche; e irricevibile, per la sua assoluta genericità, il motivo formulato nell’interesse del C. in ordine al mancato riconoscimento della continuazione "esterna" con i fatti di reato oggetto di altra sentenza definitiva, i termini concreti dei quali non sono in nessun modo precisati in ricorso, così come del tutto vaghe si erano rivelate, secondo la specifica notazione dei giudici di appello, le deduzioni svolte in sede di merito dalla difesa per provare l’unicità del disegno criminoso.
Conviene soltanto aggiungere che del tutto irritualmente la difesa ha sollevato soltanto in sede di discussione la questione dell’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto dal Pg presso la Corte di Appello di Napoli, questione non dedotta con i motivi di ricorso. Senza dire che, comunque, i motivi di appello del PG facevano riferimento a profili di legittimità attinenti alla legalità della pena inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguente ammissibilità dell’impugnazione.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
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