Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17676 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

INI LUCA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino in data 19.9.2007, T.E. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla L. Fall., art. 217, commesso quale titolare dell’omonima ditta individuale dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cassino in data (OMISSIS), tenendo i libri e le scritture contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta.

Il ricorrente deduce:

1. violazione di legge per la mancata applicazione della nuova normativa fallimentare in materia di identificazione della qualifica di piccolo imprenditore esente dalla dichiarazione di fallimento, di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006;

2. nullità della sentenza per genericità dell’imputazione;

3. violazione delle norme sul diritto di difesa per il mancato accesso del difensore alle scritture contabili;

4. violazione di legge in ordine alla mancata valutazione, anche ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, dell’essere l’impresa dell’imputato facoltizzata alla tenuta della contabilità in forma semplificata;

5. violazione di legge in ordine alla mancanza del presupposto della irregolare tenuta della contabilità per almeno tre anni;

6. carenza o illogicità della motivazione sull’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della nuova normativa fallimentare in materia di identificazione della qualifica di piccolo imprenditore esente dalla dichiarazione di fallimento, in quanto modifica normativa più favorevole ed incidente su un elemento costitutivo del reato quale la dichiarazione di fallimento, è infondato. Al di là dell’irrilevanza della richiamata modifica legislativa in quanto non incidente sulla dichiarazione di fallimento nella sua dimensione di provvedimento giurisdizionale, per la quale esclusivamente essa è elemento costitutivo del reato, e dunque riguardante norma extrapenale non integratrice della fattispecie (Sez. U, n. 19601 del 28.2.2008, imp. Niccoli, Rv.239398;

Sez. 5^, n.40404 dell’8.5.2009, imp. Melucci, Rv. 245427), la sentenza impugnata rilevava come nel registro dei corrispettivi della fallita risultassero annotati per il 2003 ricavi pari ad Euro.457.723, superiori al limite di Euro 200.000 indicato fra le soglie di fallibilità dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 5; la normativa sopravvenuta, pertanto, non risulta comunque applicabile nel caso di specie.

2. Il motivo di ricorso relativo all’asserita genericità dell’imputazione, ravvisata nella mancata determinazione del periodo temporale di commissione della condotta, è anch’esso infondato.

Nella sentenza impugnata si osservava sul punto che la mancata indicazione di una precisa delimitazione temporale della condotta riferiva la stessa all’intera gestione della ditta, in corrispondenza del resto con i rilievi del curatore per cui qualsiasi scritturazione contabile risultava omessa dal 2001; ed in effetti quest’ultimo dato, noto all’imputato in quanto desumibile dalla relazione del curatore, poneva il predetto nella condizione di difendersi adeguatamente da un addebito non generico, ma semplicemente prolungato nel tempo.

3. Pure infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato accesso del difensore alle scritture contabili, rimaste sempre in possesso della curatela dopo il loro deposito in Tribunale da parte del T.. La sentenza impugnata rispondeva invero congruamente a tale rilievo osservando che la presenza fisica delle scritture presso il curatore consentiva comunque alla difesa, a seguito del deposito degli atti a conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di prenderne visione.

4. Infondato è ancora il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione, anche ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato, dell’essere l’impresa dell’imputato facoltizzata alla tenuta della contabilità in forma semplificata.

Come rammentato nella sentenza impugnata, il regime tributario di contabilità semplificata non esime l’imprenditore della tenuta delle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c., la cui omissione rimane pertanto rilevante agli effetti penali (Sez. 5^, n.5382 dell’11.11.1999, imp. Benetti, Rv. 217268).

5. E’ altresì infondato il motivo di ricorso relativo all’asserita mancanza del presupposto della irregolare tenuta della contabilità per almeno tre anni, fondato sulla considerazione per la quale la cessazione dell’attività dell’impresa nel 2004 limitava l’omissione agli anni 2002 e 2003. Come anche in questo caso osservato dalla Corte territoriale, la previsione normativa del triennio dalla data del fallimento pone infatti solo un limite temporale all’accertamento dell’omissione per mere ragioni di politica criminale, ma non stabilisce un periodo minimo di rilevanza penale di quest’ultima, che dunque sussiste anche laddove la violazione si protragga per una durata inferiore (Sez. 5^, n.38598 del 20.6.2008, imp. De Iorio, Rv.

242018); è del resto evidente come il possibile pregiudizio per le possibilità di controllo ai fini della tutela della garanzia dei creditori non sia in astratto condizionato dalla consistenza temporale dell’omissione, potendo la stessa sottrarre la rappresentazione di fatti gestionali rilevanti pur se contenuta in limiti cronologici ristretti.

6. E’ da ultimo infondato il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, con il quale si lamenta che i giudici di merito abbiano motivato esclusivamente in base agli accertamenti della curatela. Nulla impedisce infatti che questi ultimi vengano ritenuti esaustivi della prova a carico dell’imputato, soprattutto rispetto ad un’imputazione di bancarotta semplice documentale, fondata sull’oggettiva constatazione di fatti omissivi.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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