DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2-8-10,n.164 Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 della legge 30-12-86,n.738,sulle istituzioni scolastiche associate al sistema IBO.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 6-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 17, comma 2; Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ed in particolare l’articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco, di cui all’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 12 aprile 2010; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010; Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell’elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale. 2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall’Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, e’ riconosciuto, sul territorio italiano, alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3. Ai fini dell’iscrizione all’universita’ ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato e’ equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l’insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale e’ stato conseguito il diploma suddetto, ai fini dell’immatricolazione, i singoli atenei, nell’esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalita’, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facolta’ a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorita’ accademiche. 4. Ai fini del presente regolamento il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ di seguito denominato: «Ministero».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 30
ottobre 1986, n. 738, recante «Riconoscimento del diploma
di baccellierato internazionale»:
«Art. 2. – 1. Il diploma di baccellierato
internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal
precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi
del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche
italiane e straniere, la cui idoneita’ sara’ accertata con
la iscrizione nell’elenco di cui al successivo comma 2.
2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base
di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di
un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono
iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni
scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il
riconoscimento da parte dell’Ufficio del baccellierato
internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino,
attraverso la documentazione relativa ai piani di studio,
alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del
personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a
rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
3. L’elenco, oltre ad indicare la denominazione
ufficiale e la sede del collegio o dell’istituzione,
precisera’ le affinita’ dei diplomi rilasciati con quelli
previsti dall’ordinamento scolastico italiano.
4. L’iscrizione e’ disposta con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, quale acquisira’, per la
determinazione delle affinita’, il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
5. L’iscrizione nell’elenco puo’ essere sospesa o
revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica
istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta
mancanza di uno dei requisiti di idoneita’, o quando
risultino violazioni, delle disposizioni delle leggi o dei
regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di
ordine morale o didattico.».
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».
– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e’ stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
– Si riporta il testo dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica»:
«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamenti governativi,
emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
o leggi di cui all’allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti
necessari per l’esercizio di un’attivita’ privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche’
su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in
vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti indicati al comma 7 sono abrogale con effetto
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il
numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione
di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per
la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni,
ovvero presso diversi uffici della medesima
amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di
conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita’;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione
alle fasi procedimentali di integrazione dell’efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure
provinciale su espressa delega, dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente nelle materie
dell’inquinamento acustico, dell’acqua, dell’aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei
diversi comparti produttivi degli adempimenti
amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la
tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita’ e delle
procedure di verifica e controllo.».

– Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 recante «Norme, generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106, S.O.

Art. 2

Iscrizione all’elenco

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono
iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche
straniere, operanti all’estero e in Italia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, idonee a
rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore
legale ai fini dell’ordinamento italiano. L’iscrizione nell’elenco e’
subordinata alla presentazione di un documento attestante l’avvenuto
riconoscimento da parte dell’Ufficio del baccellierato internazionale
di Ginevra ed alla determinazione delle affinita’ dei diplomi
rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento scolastico italiano.

2. L’elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero,
la denominazione e la sede del collegio e dell’istituzione, le
affinita’ dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento
italiano e l’eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di
conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.

3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione ai fini dell’individuazione dei piani di studio,
in coerenza con il riordino della scuola secondaria di secondo grado,
in attuazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sulla cui base stabilire le affinita’ di cui al comma 2 dei
percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono
individuati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca.
4. Nell’elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo
Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che
hanno gia’ ottenuto l’iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 2
della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza
dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma 3.

5. Per l’ammissione al biennio di baccellierato internazionale, e’
necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di
idoneita’ alla classe terza o quarta di istituto secondario di
secondo grado, in conformita’ con l’ordinamento scolastico di
provenienza.

Art. 4

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 77.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 254

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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