Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale del riesame di Ancona confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di M.T. in relazione al delitto di favoreggiamento alla immigrazione clandestina di una pluralità di soggetti. In particolare rigettava l’eccezione di nullità dell’ordinanza applicativa, per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall’indagata, in quanto al momento dell’emissione della misura non vi era la prova della non conoscenza della lingua italiana da parte dell’indagata; non appena questa situazione era stata svelata, si era proceduto alla nomina dell’interprete, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, e si era provveduto a rendere edotta l’imputata delle accuse a suo carico. Osservava che la traduzione non atteneva alla validità dell’atto ma alla sua efficacia e quindi l’omessa traduzione determinava solo uno slittamento del termine per l’esercizio della difesa che nel caso di specie era stato esercitato dal difensore che aveva impugnato anche nel merito. Inoltre il Gip aveva immediatamente proceduto alla traduzione della parte di ordinanza relativa all’indagata.
Avverso la decisione presentava ricorso l’indagata e deduceva violazione dell’art. 143 c.p.p., e conseguente nullità dell’ordinanza, in quanto la circostanza che un interprete avesse assistito all’interrogatorio di garanzia non poteva sanare la nullità, anche perchè l’indagata non aveva potuto avere contezza delle ragioni che avevano determinato l’emissione del provvedimento;
la circostanza che l’ordinanza fosse stata poi tradotta non aveva rilievo, visto che non le era stata notificata la traduzione; non vi era alcuna efficacia sanante ad opera del ricorso al tribunale del riesame, in quanto era stato proposto dal difensore. Deduceva altresì la nullità dell’ordinanza del tribunale del riesame perchè non tradotta nella lingua conosciuta dall’indagata.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto continua a proporre le medesime questioni di diritto infondate in quanto ampiamente decise, in modo conforme all’ordinanza del tribunale del riesame, dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche a Sezioni Unite. Con la decisione S.U. 24 settembre 2003 n. 5052, rv.
226717, si è affermato che la nomina di un interprete nel corso dell’interrogatorio di garanzia è sufficiente a portare a conoscenza dell’indagato delle legioni dell’emissione del provvedimento cautelare nei suoi confronti, mentre l’unico ulteriore conseguenza sarà quella di posticipare il termine per il ricorso al momento della notifica della traduzione. Con la decisione Sez. 4, 12 novembre 2004 n. 6684, rv. 233360 si è affermato che la traduzione dell’ordinanza attiene solo alla efficacia dell’atto e quindi la sua conseguenza è che il termine per impugnare decorrerà per l’imputato dal momento in cui gli giunge la notifica della traduzione; quindi, qualora nel caso di specie si ritenga che l’impugnazione del difensore non esaurisca il diritto della parte, per lei decorrerà dal momento in cui le giungerà la notifica della traduzione già disposta dal GIP. Con decisione Sez. 1, 11 marzo 2008 n. 13804, rv. 239521, si è chiarito che l’omessa traduzione dell’ordinanza del tribunale del riesame non ne determina l’invalidità, ma comporta ancora una volta che i termini del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui l’indagato ha effettiva conoscenza dell’ordinanza. La ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
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