Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– con tre separati appelli,proposti rispettivamente da "G. D. 2." società cooperativa, da E. A. e dal Comune di Crotone, è stata impugnata la sentenza del Tar per la Calabria n. 311 in data 8.3.2010 con cui è stata annullata l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento del servizio di pulizia del palazzo di giustizia di Crotone;
– si è costituita la Z. Service Group, eccependo l’irricevibilità degli appelli dell’impresa e del Comune, in quanto notificati oltre il termine di cui all’art. 23 bis L. n. 1034/1971 decorrente dalla data della notifica della sentenza, nonché l’inammissibilità del gravame di E. A., non avendo egli rivestito, in proprio, la qualità di parte nel processo di primo grado essendogli stato notificato il ricorso nella qualità di legale rappresentante della "G. D. 2."; ha altresì controdedotto, nel merito, alle doglianze degli appellanti;
– all’udienza del 1° marzo 2010 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
Considerato:
Vanno, preliminarmente, riuniti gli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Riguardo agli appelli proposti dall’impresa e dal Comune di Crotone, assorbente nonché fondata è l’eccezione di irricevibilità dei gravami, per essere stati notificati, rispettivamente, in data 10 maggio 2010 ed in data 14 maggio 2010, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 17 marzo 2010, stabilito dall’art. 23 bis, comma 7 della legge n. 1034 del 1971, applicabile al presente giudizio in quanto avente ad oggetto l’ aggiudicazione, al termine di una gara per l’affidamento mediante procedura aperta, dell’appalto pubblico del servizio di pulizia dei locali del palazzo di giustizia di Crotone.
E’ poi inammissibile l’appello proposto, in proprio, dal sig. E. A., cui il ricorso di primo grado è stato notificato nella sola qualità di presidente e legale rappresentante della società "G. 2000", unica titolare dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio ed alla quale, in persona del legale rappresentante, è stata ritualmente notificata la sentenza nel domicilio eletto presso il procuratore costituito. Difetta egli, in proprio, di legittimazione, in quanto non è titolare di un autonomo interesse all’appello, è estraneo, se non nella qualità di legale rappresentante dell’impresa, al giudizio di primo grado e privo del presupposto della soccombenza sostanziale.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
riunisce gli appelli; dichiara irricevibili gli appelli della "G. D. 2." società cooperativa e del Comune di Crotone; dichiara inammissibile l’appello di E. A..
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della Z. Service Group s.r.l.delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.