Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’appello in esame è stata impugnata la sentenza del Tar Calabria che ha respinto la domanda di annullamento del concorso interno per il reclutamento di cinque istruttori amministrativi contabili, indetto dal comune di Corigliano Calabro.
Avverso la decisione di primo grado si propongono i seguenti motivi di appello:
violazione dell’art. 91, co.1 del D.Lgs. n. 267/00, dell’art.3 del regolamento concorsuale, dell’art. 23, co. 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, eccesso di potere ed illogicità, perché il bando avrebbe illegittimamente previsto che i candidati potevano aver maturato il requisito della prescritta anzianità anche presso altre amministrazioni e non solo all’interno dell’ente;
violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e dell’art.12 del dpr n. 487/94, del regolamento per le procedure concorsuali, eccesso di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, trasparenza e buona fede, per l’omessa compilazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale e la mancata previa fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, da parte della commissione esaminatrice.
Si è costituita in giudizio una dei controinteressati, C. C., che ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di appello.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
In via logica, vanno esaminati, preliminarmente, i motivi proposti avverso lo svolgimento delle operazioni concorsuali.
Al riguardo, va respinto il motivo, secondo cui non sarebbero stati predeterminati i criteri di espletamento delle prove d’esame dato che le procedure della prima prova scritta risultano individuate dalla commissione e comunicate ai candidati, prima dello svolgimento della prova, mediante la lettera di convocazione in cui sono stati specificamente indicati la durata delle prove, il numero delle risposte per ogni domanda ed il numero delle risposte totali necessarie per conseguire l’idoneità.
Inoltre, deve ritenersi inammissibile la censura relativa alla mancata compilazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale, non avendo l’appellante alcun interesse a censurare tale omissione, atteso che lo stesso non è stato ammesso a tale prova e non essendo prevista, dal bando, alcuna comunicazione per i candidati non ammessi.
Analogamente, deve ritenersi inammissibile anche il primo motivo di appello, con cui si censura la norma del bando che individua il requisito dell’anzianità ai fini dell’ammissione al concorso in quanto l’appellante, non essendo stato ammesso alla graduatoria finale del concorso, anche in tal caso non ha alcun interesse a far dichiarare l’illegittimità di tale disposizione.
In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
Considerata la peculiarità delle questioni trattate, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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