Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17737 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/11 – 5/12/09 la Corte d’Appello di Roma accolse l’appello proposto dalla società Panapesca s.p.a avverso la sentenza n. 2400/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Latina, con la quale quest’ultima era stata condannata a reintegrare S. C. nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni decorrenti dall’1/7/94, e per l’effetto riformò tale decisione, rigettando l’originaria domanda formulata dal lavoratore.

La Corte capitolina pervenne a tale statuizione dopo aver osservato quanto segue: la sentenza n. 186/01 del Tribunale di Latina, utilizzata dallo S. per chiedere ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro, conteneva il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dal 7/10/86 e la condanna della società convenuta al pagamento di una somma determinata che si riferiva all’arco temporale del rapporto lavorativo compreso tra il 1986 ed il 1994, ma la domanda che aveva provocato quella pronunzia non conteneva alcuna richiesta di ordine di reintegra ed in ogni caso il diritto ad impugnare il licenziamento si era ormai prescritto; inoltre, era inammissibile, in quanto nuova, la prospettazione del lavoratore secondo il quale il recesso intimatogli era contraddistinto da una natura ritorsiva che lo rendeva sempre suscettibile di essere posto nel nulla. Infine, secondo la Corte territoriale, doveva essere riformato anche il capo di condanna al pagamento delle retribuzioni, posto che per ammissione dello stesso ricorrente il rapporto tra la controparte e la Cooperativa Primavera 83, della quale egli era socio, era cessato il 19/6/96, mentre la sentenza del Tribunale di Latina n. 186/01 aveva accertato i fatti di causa fini al 30/6/94, nè lo S. aveva allegato di aver svolto in epoca successiva attività lavorativa in favore della controparte, sia pure per interposizione di mano d’opera.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.C., il quale affida l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso la Panapesca s.p.a. che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente procedimento nella misura di Euro 2.000,00 per onorario, oltre Euro 32,00 per esborsi, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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