Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
In data 12.2.2009, a seguito del pensionamento, il ricorrente – già Dirigente dell’Agenzia delle Entrate – presentò al Ministero dell’Economia e delle Finanze un’istanza volta ad ottenere (ai sensi dell’art.63 del DPR n.600 del 1973) l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza e della rappresentanza innanzi alle Commissioni Tributarie.
Il Ministero avviava l’istruttoria chiedendo ad entrambe le Direzioni dell’Agenzia delle Entrate un "breve rapporto informativo" sull’istante, in qualità di ex dipendente.
Alla richiesta non faceva seguito alcun provvedimento e l’inerzia proseguiva per quasi un anno.
Con nota del 14.1.2010 (prot. in ingresso al n.610/2010) il ricorrente sollecitava l’Amministrazione ad una risposta.
Con nota prot. 5608 del 29.1.2010 la Direzione Provinciale di Bolzano dell’Agenzia delle Entrate, esprimeva parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione.
E poiché il procedimento si bloccava nuovamente, con nota del 7.4.2010 il ricorrente sollecitava ancora una volta l’Amministrazione ad adottare i necessari provvedimenti.
A questo punto, con nota prot.5884 del 19.4.2010 l’Amministrazione comunicava che l’autorizzazione non poteva essere rilasciata:
a) in quanto le sue dimissioni erano state determinate da motivi di incompatibilità (consistenti nel fatto che "le sue due figlie esercitavano la professione di avvocato in uno studio legale e tributario situato a poche decine di metri di distanza dalla Direzione Provinciale");
b) ed in quanto la Direzione Provinciale di Bolzano, Ufficio Risorse, con nota n.2010/27924 del 19.3.2010 lo aveva denunciato alla Corte dei Conti per presunti danni erariali (e, conseguentemente, aveva licenziato un parere negativo al rilascio dell’autorizzazione).
In data 30.4.2010 il ricorrente trasmetteva le proprie deduzioni al riguardo, ma con la nota prot. 7250 del 12.5.2010 l’Amministrazione confermava la decisione di rigetto.
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, unitamente agli atti ad esso connessi, e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni.
Lamenta, al riguardo:
violazione dell’art. 63 del DPR 29.9.1973 n.600 e dell’art.8 del DL 8.8.1996 n.437 (convertito in L.24.10.1996 n.556), nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo: a) che in forza della citata normativa egli ha titolo al rilascio dell’invocata autorizzazione; b) che la circolare del Ministero andava disapplicata siccome illegittimamente derogatoria di una norme di rango superiore; c) e che, in ogni caso, non si trovava in alcuna delle situazioni ostative al rilascio dell’autorizzazione previste dalla circolare in questione;
violazione degli artt. 3 e 10 bis, comma 1°, della L. 7.8.1990 n.241 (come modificato dall’art.6 della L. 11.2.2005 n.15) deducendo che l’Amministrazione non ha preso posizione in ordine alle controdeduzioni ad Essa trasmesse (con la nota del 30.4.2010), limitandosi a richiamare le osservazioni addotte nel preavviso di rigetto; e che pertanto il provvedimento si appalesa carente di specifica (e dovuta) motivazione;
violazione dell’art.3 della L. 7.8.1990 n.241 ed eccesso di potere per violazione dei principii del giusto procedimento, deducendo che neanche le motivazioni addotte nel preavviso di rigetto appaiono esaustive e congrue.
Il ricorrente chiede altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subìto "per effetto della ritardata iscrizione nell’albo dei soggetti autorizzati a prestare attività ed assistenza tributaria e del conseguente ritardato esercizio delle funzioni medesime",
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con ulteriori atti difensivi le parti hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.
Infine, all’udienza del 9.2.2011, udite le conclusioni dei Difensori, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è in parte fondato, nei limiti e nei sensi di seguito indicati.
1.1. La domanda volta all’annullamento del provvedimento impugnato, merita accoglimento.
Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 63 del DPR 29.9.1973 n.600 e dell’art.8 del DL 8.8.1996 n.437 (convertito in L.24.10.1996 n.556), nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo:
a) che in forza della citata normativa egli ha titolo al rilascio dell’invocata autorizzazione;
b) che, conseguentemente, l’invocata circolare del comitato ministeriale andava disapplicata siccome illegittimamente derogatoria di una norme di rango superiore;
c) e che, in ogni caso, non si trovava in alcuna delle situazioni ostative al rilascio dell’autorizzazione previste dalla circolare in questione.
La doglianza è da condividere per i primi due assorbenti profili.
Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare il disposto dell’art.8 del DL 8.8.1996 n.437 (come convertito in L. 24.10.1996 n.556), che stabilisce tassativamente le cause ostative al rilascio dell’autorizzazione in questione.
Ai sensi di tale norma non può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti esclusivamente "chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt.444 e seguenti del codice di procedura penale".
E poiché il ricorrente non si trova in alcuna di tali situazioni, il diniego opposto dall’Amministrazione si appalesa illegittimo, come è illegittima qualsiasi circolare interpretativa o esplicativa che pretenda di estendere la fattispecie preclusiva in questione – che, all’evidenza, riveste sostanziale natura di sanzione accessoria – oltre i casi tassativamente stabiliti.
In tal senso va sottolineato che la PA non aveva, nella fattispecie, alcun potere discrezionale e che l’introduzione di criteri di valutazione volti a valorizzare, in sede procedimentale, poteri di tal fatta appare contraria allo spirito ed alla lettera della normativa di rango superiore sopra indicata.
Dal che deriva la condivisibilità anche del secondo profilo, essendo evidente che la notacircolare con la quale l’Amministrazione ha introdotto nuove fattispecie impeditive, in (illegittima) deroga a disposizioni tassative poste da normativa di rango superiore – pur (e proprio) in mancanza di una specifica impugnativa – andava disapplicata (CS., IV^, 11.10.2001 n.5354; CS., IV^, 27.11.2000 n.6299; CS, IV^ 16.10.2000 n.5506, CS, IV^, 26.3.1999 n.421; TAR lazio, III^, 2.7.2008 n.6359; TAR Puglia, Lecce, I^, 13.6.2007 n.2332).
1.2. La domanda relativa al risarcimento dei danni è inammissibile per genericità.
Da tempo ormai risalente la giurisprudenza (Cfr. Cass, civ. Sez. lav., 11.8.1998 n.7905) afferma costantemente:
– che il prestatore di lavoro deve fornire la prova dell’esistenza dei danni lamentati, prova che "costituisce presupposto indispensabile per una valutazione equitativa";
– che il danno "non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo", e che pertanto "non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta" del datore di lavoro", e che pertanto "incombe sul lavoratore, che denunzia il danno subìto, fornire la prova dello stesso in base alla regola generale dettata dall’art.2697 del codice civile".
E poiché nella fattispecie, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver subìto un danno, senza però specificarne la tipologia (mediante la descrizione di eventi atti a rappresentarne la effettiva concretezza), nè la misura (e senza comunque fornire elementi fattuali atti a consentire, seppur induttivamente e/o equitativamente, una qualche attendibile valutazione quantitativa), la sommarietà della domanda emerge per tabulas.
2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto solamente in parte, con conseguente annullamento degli atti impugnati; mentre va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla i provvedimenti impugnati e dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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