Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 05-05-2011, n. 17485 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa in sede di riesame, il Tribunale di Torino ha confermato il decreto di sequestro probatorio di autovettura, reso dal PM presso il Tribunale di Torino nei confronti di O. Y. indagato per detenzione, a fine di cessione a terzi, di sostanze stupefacenti varie (eroina base, cocaina cloridrato).

O.Y. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza camerale del 24/2/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

Il ricorrente O. denunzia:

1) violazione degli artt. 253 e 354 c.p.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè manifesta illogicità della ordinanza risultante dal testo del provvedimento gravato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Questa Corte rileva che la illogicità denunziata consiste espressamente (pg. 1 ricorso) nella diversa opinione che il ricorrente ha circa la esistenza concreta di un vincolo pertinenziale tra autovettura e spaccio di strada. Viceversa la illogicità si costituisce non sul consenso o sul dissenso rispetto alle conclusioni di una argomentazione ma sulla ricorrenza di utilizzo di postulati non verificati, di discontinuità argomentative, di contraddizioni che il ricorrente neppure menziona.

Non è ravvisabile, anche per la genericità della censura sul punto, alcuna illogicità della motivazione che sostiene il provvedimento impugnato. Quanto alla mancata motivazione circa la esistenza di un vincolo pertinenziale tra autovettura e reato da contestare, si deve rilevare che diversamente da quanto afferma il ricorrente, il provvedimento impugnato ha sottolineato il ritrovamento di somme di denaro all’interno della vettura e lo svolgimento della attività di contatto con i possibili acquirenti e di consegna della sostanza stupefacente dietro incasso del prezzo, proprio a mezzo della vettura assoggettata a sequestro sulla base delle osservazioni dei VV.UU. procedenti. Il provvedimento impugnato si è anche soffermato espressamente sulle verifiche da compiere sul mezzo al fine di acquisire prove in ordine al reato da contestare.

Il ricorso è infondato in ogni sua censura e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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