T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 06-05-2011, n. 1204 Provvedimenti contingibili ed urgenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso depositato il 14 marzo 2011, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe con la quale si ordina di rimuovere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, la tombinatura esistente in attraversamento sul rio Pulice in corrispondenza del terreno di loro proprietà in località Colombera, chiedendo a questo Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale, perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge.

Non si sono costituite in giudizio le amministrazione resistenti.

In data 11 aprile 2011, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il sopravvenuto ritiro del provvedimento impugnato in data successiva alla notificazione del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza camerale del 14 aprile 2011, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Ai sensi dell’art. 34, V comma, c.p.a., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere "qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta".

3. Nella specie, il ritiro del provvedimento impugnato, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.

3. Residua la questione delle spese le quali, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, devono porsi a carico dell’amministrazione resistente, avendo i ricorrenti dedotto e provato di non essere proprietari dell’area sul quale insiste il ponticello de quo. In particolare, le spese vanno poste esclusivamente a carico dell’amministrazione comunale, unica legittimata passiva rispetto alla domanda di annullamento di ordinanze contingibili e urgenti in quanto, pur agendo il Sindaco in veste di organo dello Stato (ufficiale del governo) e quindi di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale quale elemento di tale complesso, con la conseguente responsabilità del Comune, e non dello Stato, degli atti da lui posti in essere nella suddetta qualità. Con riguardo al Ministero dell’Interno, privo di legittimazione passiva in ragione di quanto appena detto, non vi sono spese da liquidare perché non costituito in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere;

CONDANNA il COMUNE di CIGOGNOLA al pagamento di spese di lite che si liquida in Euro 600,00, oltre IVA e CPA. Resta, inoltre, salvo l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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