Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RITENUTO IN FATTO
1. In data 5.2.2008 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza con cui il 1.2.2007 il locale Tribunale aveva condannato il cittadino albanese B.B. alla pena di giustizia per il delitto di favoreggiamento reale, dichiarando tale pena interamente condonata.
La Corte disattendeva la tesi difensiva, secondo cui l’imputato non era al corrente che il denaro, da lui sollecitato in pagamento dai soggetti in rapporti con il congiunto – dopo l’arresto del fratello, colto in flagranza di importazione di tre chilogrammi di cocaina – ed asseritamente al fine di pagare le spese legali, provenisse dal commercio di stupefacenti piuttosto che da un "commercio di autovetture usate": osservava la Corte che la già palese inverosimiglianza dell’assunto veniva comunque superata dalla consapevolezza delle circostanze in cui il congiunto era stato arrestato e dall’assenza di alcun riferimento a commercio di autovetture nelle telefonate intercettate ed intercorse tra il B. e i sodali del fratello.
2. Ha proposto personalmente ricorso l’imputato, con atto da lui sottoscritto con firma autenticata dal difensore, deducendo mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, perchè il giudice dell’appello avrebbe omesso alcuna valutazione sulle lettere scrittegli dal fratello, durante la detenzione, nelle quali gli si fornivano istruzioni per procurarsi il denaro necessario per pagare i suoi avvocati, "recuperando crediti" a suo tempo concessi a persone di comune e vecchia conoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Osserva preliminarmente la Corte come il ricorso vada considerato ammissibile in rito, nonostante la sottoscrizione dell’imputato, che ha proposto personalmente l’impugnazione, risulti autenticata da difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione e, come tale, non legittimato all’incombente ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 613 c.p.p., (Sez. 2, Ordinanza n. 32668 del 20/09/2006 Cc. (dep. 02/10/2006) Rv. 235072 Imputato:
Afshar Pour; Sez. 6, Sentenza n. 7967 del 07/05/1993 Vd. (dep. 24/08/1993) Rv. 194902 Imputato: Guerrisi). Essendo infatti il ricorso stato presentato dal difensore, pur non iscritto all’albo speciale, nell’espressa qualità di incaricato, trova applicazione l’art. 582 c.p.p., che non prevede l’autentica della sottoscrizione come condizione di ammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 8141 del 29/05/1992 Ud. (dep. 21/07/1992) Rv. 191180 Imputato:
Caselli; Sez. 1, Sentenza n. 250 del 17/01/1997 Cc. (dep. 05/03/1997) Rv. 206950 Imputato: Sinisi).
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Il B.B. chiede in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa a questa Corte di legittimità, quando la Corte distrettuale ha già apprezzato la tesi difensiva, con l’elemento fattuale delle sollecitazioni pervenutegli dal congiunto, disattendendole con considerazioni (la consapevolezza delle circostanze in cui il fratello era stato arrestato univocamente comprovanti il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti, l’assenza di alcun elemento probatorio a sostegno della liceità dei crediti vantati dal congiunto e da lui attivati per la riscossione) che si sottraggono a censure di ordine logico ed anzi, può osservare la Corte dal contenuto della sentenza e del ricorso, trovano ulteriore conforto logico proprio nel mutamento della causale dei crediti che il ricorso presenta ("recupero di crediti concessi a persone di comune e vecchia conoscenza") rispetto all’atto di appello (appunto il "commercio di autovetture usate").
L’art. 616 c.p.p., impone che, attesa la ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di somma che, avuto riguardo al caso concreto, si stima equo quantificare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
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