Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-01-2011) 05-05-2011, n. 17319 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza, in rito abbreviato, del Tribunale di Treviso, propone ricorso F.S., in proprio, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d) in relazione all’art. 598 c.p.p. e art. 421 c.p.p., comma 3 e art. 441 c.p.p., comma 1 perchè la Corte di merito ha omesso di acquisire i documenti richiesti dalla difesa ritenendo erroneamente tale produzione incompatibile con il rito abbreviato; b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6 per non aver adeguatamente motivato in ordine alla mancata derubricazione del delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 2 in quello di cui all’art. 697 c.p. perchè la Corte di merito, pur confermando la decisione di prime cure, non ha preso in esame lo specifico motivo e le ragioni delle doglianze dell’imputato; c) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) perchè la Corte di merito ha attribuito la natura di munizionamento da guerra alle munizione 9 x 19 perchè utilizzabili anche in arma da guerra. La Corte ha confermato, sul punto il giudizio del giudice di prime cure che si basava esclusivamente sulla destinazione dell’arma (e della munizione) ad un moderno armamento senza curarsi di appurare l’effettiva offensività della specifica munizione; d) omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5; e) mancata motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti.
Motivi della decisione

2. Il ricorso non può essere accolto.

2.1 Il ricorrente, infatti, ha riproposto con il ricorso, pedissequamente, gli stessi motivi di impugnazione già avanzati in appello, tutti esaminati compiutamente dalla Corte di merito e risolti con motivazione esaustiva, logica e priva di vizi rilevanti ai fini dell’annullamento.

2.2 A proposito di tale situazione processuale questa Corte ha già chiarito che sono generici i motivi di ricorso, che consistono nella pedissequa ripetizione di quelli già formulati in grado d’appello.

Per essere specifici, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c e art. 591 c.p.p., lett. c, devono rappresentare una censura meditata della decisione impugnata. Rv 179874 E’, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione allorchè gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e che, pertanto, non prospettano nella realtà l’esigenza dell’ esercizio del controllo di legittimità sulla stessa Rv. 200180. Il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, non può essere accolto dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. Rv. 231708. 2.3 E’ solo il caso di rimarcare, a conferma della puntualità dell’esigenza di accurata critica del provvedimento impugnato e dell’inammissibilità di un ricorso che non risponda a tale esigenza, che nel caso in esame la Corte di merito ha già accolto il motivo, che viene riproposto sub e) e, con ampia motivazione, ha riconosciuto proprio la richiesta prevalenza delle attenuanti.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento la parte che tale ricorso ha proposto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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