Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2011) 05-05-2011, n. 17406 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a M.F. la pena concordata tra le parti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e per quello di evasione;

che l’imputato propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;

considerato che, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione; ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino, m.

202.270), il che nella specie si è appunto verificato, avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p.;

che il ricorso è anche generico perchè non è stata nemmeno indicata la causa di proscioglimento che non sarebbe stata presa in considerazione; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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