Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Che C.N. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 804/2008 della corte d’appello di Napoli, che ne ha rigettato l’appello contro la sentenza del tribunale che,sulla base di una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento per la contravvenzione di cui all’art. 733 c.p., lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 115.049,36, in favore del Ministero dei beni culturali ed ambientali, a titolo di risarcimento del danno a seguito di distruzione di beni archeologici;
che al ricorso resiste con controricorso il Ministero;
che il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Che il ricorso si conclude con l’interpello della Corte circa l’essere o no la sentenza affetta dai vizi illustrati;
che si rende dunque applicabile il principio secondo il quale, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere- in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris (Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658);
che le medesime considerazioni si attagliano alla omessa indicazione dei fatti e delle ragioni concernenti i vizi di motivazione, anch’essi nello steso modo prospettati, senza il momento di sintesi prescritto nella parte finale dell’art. 366 bis citato;
che le spese della declaratoria di inammissibilità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200, oltre alle spese prenotate a debito.
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