T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3962 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Deduce parte ricorrente avverso l’impugnata determinazione i seguenti argomenti di censura:

1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Violazione ed erronea applicazione della lex specialis (art. 4 del bando);

2) Illegittimità dell’art. 4 del bando per eccesso di potere, contraddittorietà manifesta. Erronea applicazione dello stesso;

3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e dell’art. 8 della legge 241/1990.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata".

Quanto ai presupposti per l’adottabilità della tipologia di decisione da ultimo indicata, va soggiunto come il successivo art. 74 del D.Lgs 104/2010 precisi che la sentenza in forma semplificata è suscettibile di definire il giudizio nel caso in cui l’adito organo di giustizia "ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso"; la relativa motivazione potendo "consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme".

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (come rappresentato dalla nota in data 25 marzo 2011, depositata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato il successivo 31 marzo) ha infatti annullato il provvedimento impugnato con il presente gravame in ragione della rilevata "insussistenza della causa ostativa che aveva determinato l’esclusione dell’interessato dalla partecipazione al servizio civile"; ed ha, al contempo, disposto l’avvio del sig. T. dal 1° aprile 2011 nell’ambito del progetto "Intervenire sul disagio" presso Modavi ONLUS.

Tale sopravvenienza, con ogni evidenza, priva l’odierno ricorrente da alcun interesse alla prosecuzione del giudizio avverso un atto successivamente annullato dall’Amministrazione intimata: per l’effetto imponendosi l’adozione di un’omogenea declaratoria di improcedibilità del giudizio stesso.

Ai soli fini della decisione in ordine alle spese di lite – avuto anche riguardo alla richiesta in tal senso dal procuratore di parte ricorrente ribadita in sede di trattazione della controversia all’odierna Camera di Consiglio – non può sottrarsi il Collegio ad una – ancorché sommaria – delibazione del merito della vicenda, preordinato all’applicazione del criterio della cd. "soccombenza virtuale".

A tale proposito, va innanzi tutto osservato come il provvedimento gravato si fondi sul presupposto della preclusa presentazione, ad opera di un medesimo aspirante, di una pluralità di domande di partecipazione alla selezione, vietata dall’art. 4 del bando.

Ciò osservato, il ricorrente, a fronte di una prima domanda di partecipazione, revocata in data 3 ottobre 2010 (anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande), ha successivamente proposto ulteriore istanza relativa a diverso progetto, anch’essa tempestivamente.

Nel rilevare come la revoca dell’originaria domanda, come sopra dal ricorrente formulata, sia stata correttamente presentata (art. 4 del bando) presso il Dipartimento delle Risorse Umane del Comune di Roma (titolare del progetto), va escluso che la determinazione oggetto di gravame (come del resto riconosciuto dalla stessa Amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela, di cui sopra) rechi una motivazione apprezzabile, in ragione dell’omessa considerazione prestata alla revoca, dal ricorrente come sopra proposta, della prima istanza di partecipazione.

Quanto sopra esposto conduce – ai soli fini, si ribadisce, della determinazione in ordine alle spese di lite, che il Collegio è chiamato a rendere – a dare atto della fondatezza del gravame, alla quale accede conseguentemente la soccombenza dell’Amministrazione resistente, a carico della quale vanno per l’effetto poste le spese di lite, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo), il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente sig. T.S., per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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