Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorsi separati ritualmente depositati, C.C., nonchè C.C. e altri, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 17-03-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto liquidazione delle spese giudiziali.
Resiste con controricorso il Ministero nei confronti di tutte le parti; nei confronti della C. propone pure ricorso incidentale.
Motivi della decisione
Vanno riuniti i ricorsi avverso il medesimo decreto ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. In ordine alle spese, i ricorrenti, con un motivo, sostengono l’applicabilità delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi, con un altro, lamentano violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: i motivi sono inammissibili per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si configurano come interrogativi circolari, tautologie, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008).
Altrettanto inammissibili, altri motivi che sulle medesime questioni sollevano vizi di motivazione, in quanto privi di una specifica sintesi, omologa al quesito di diritto, tale da individuare esattamente il fatto controverso e la sua rilevanza ai fini decisori (tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008). Con altri motivi, i ricorrenti lamentano insufficiente liquidazione delle spese.
Anche tali motivi appaiono inammissibili, per non autosufficienza. I ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere la loro nota spese, indicando esattamente quanto loro sarebbe spettato rispetto alla liquidazione del primo giudice, dunque quale era il pregiudizio occorso. Essi si sono limitati ad indicare astrattamente voci di tariffe professionali, senza riferimenti specifici all’attività svolta (al riguardo Cass. N. 9098 del 2010; Cass. N. 14744 del 2007; n. 17059 del 2007).
Non vi è censura sulla parziale compensazione delle spese del giudizio di merito.
Vanno conclusivamente dichiarati inammissibili i ricorsi delle parti private.
Va rigettato il ricorso incidentale dell’Amministrazione.
Il richiamo che essa fa a una liquidazione del danno per l’importo di Euro. 750,00 per i primi 3 anni e di 1.000,00 per i successivi costituisce una peculiare modalità, non necessariamente applicabile a qualsiasi fattispecie.
Le spese vanno compensate per reciproca soccombenza tra C. e l’Amministrazione, vanno poste a carico delle altre parti private nei confronti dell’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili quelli delle parti private; rigetta quello incidentale dell’Amministrazione, compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra C. e l’Amministrazione; condanna C. e le altre parti private in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’Amministrazione, che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
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