Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 22 giugno 2009 la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione assunta dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Savona in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto R.A. responsabile del delitto di lesione volontaria gravissima in danno di G.L.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l’assunto accusatorio, recepito dal giudice di merito, il R. aveva consumato ripetuti e plurimi rapporti sessuali con la G. senza alcuna precauzione, pur sapendosi sieropositivo, così cagionandole il contagio della malattia da virus HIV, certamente o probabilmente insanabile.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo, articolato in più censure, il ricorrente contrasta la linea argomentativa che ha indotto la Corte di merito a ritenere provato il nesso di causalità fra i rapporti sessuali intercorsi e l’infezione riportata dalla G.; lamenta, in particolare, che nella motivazione non abbiano trovato risposta le argomentazioni da lui svolte in ordine all’attendibilità della persona offesa, alla quantità dei rapporti fisici, all’errata sovrapposizione temporale della relazione sessuale al periodo intercorrente fra i controlli clinici sulla G..
Col secondo motivo impugna la qualificazione dell’elemento psicologico come dolo eventuale, prospettando la configurabilità dell’ipotesi colposa.
Col terzo motivo contrasta il giudizio di subvalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) il termine per impugnare è di trenta giorni nel caso previsto dall’art. 544 c.p.p., comma 2 (che prescrive la redazione,della sentenza non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia). L’ipotesi in questione – che si differenzia da quella contemplata dal comma 3 dello stesso articolo, in cui è previsto che nel dispositivo letto in udienza possa essere indicato un termine più ampio per la stesura della motivazione (nel qual caso il termine per impugnare ascende a 45 giorni) – ricorre anche qualora, come nella fattispecie, il termine di quindici giorni non sia rispettato in linea di fatto; in tal caso, invero, si rende operante l’obbligo di notificare l’avviso di deposito al pubblico ministero e alle parti private ( art. 543 c.p.p., comma 2); e da tale notifica decorre il termine per impugnare, che rimane comunque fermo nella sua durata di trenta giorni (Cass. 8 aprile 2010 n. 16825; Cass. 8 luglio 2008 n. 36549;
Cass. 21 ottobre 2003 n. 1253/04).
Nel caso di cui ci si occupa la Corte d’Appello di Genova, non avendo stabilito nel dispositivo un termine diverso da quello di legge, comunque non rispettato, ha provveduto al deposito della sentenza il giorno 31 luglio 2009; e l’avviso di deposito è stato notificato all’imputato il 24 settembre 2009 (con estratto contumaciale ai sensi dell’art. 548 c.p.p., comma 3) e al suo difensore in pari data; deve concludersi che, per entrambi, la data ultima per il deposito del ricorso per cassazione era quella del 24 ottobre 2009. Ne deriva la tardività del gravame, attivato soltanto il giorno 9 novembre 2009.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 1.600,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 1.600,00 oltre accessori come per legge.
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