Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 06-05-2011, n. 17778 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 9.11.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona dispose la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari di C.D. indagato per rapina aggravata.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 1.12.2010, confermò il provvedimento impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in base al riconoscimento effettuato dalla persona offesa trascurando che la sera del fatto vi era un raduno di rappers e che la tipologia dell’abbigliamento di costoro, peraltro tutti con i capelli rasati potrebbe aver inficiato il riconoscimento; peraltro la perquisizione ebbe esito negativo, pur essendo stata la rapina perpetrata con un coltello;

2. violazione della legge processuale in quanto difetterebbero, per le ragioni esposte nel primo motivo i gravi indizi di colpevolezza.

Con successiva memoria si allegava verbale di dichiarazioni rese al difensore da persona informata sui fatti.

Il ricorso svolge censure di merito non consentite in questa sede.

E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento".

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Inoltre "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Nella specie il Tribunale ha dato atto del riconoscimento dell’indagato "senza ombra di dubbio" da parte della persona offesa nell’immediatezza del fatto, delle caratteristiche somatiche particolari e della presenza nel luogo della rapina e vicino agli involucri delle pizze sottratte.

Nessun rilievo, stante i limiti del giudizio di legittimità, può avere in questa sede il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese al difensore successivamente al provvedimento impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *