Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 16 novembre 2009 e depositato il 3 dicembre 2009 L.M. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, assunta nella seduta del 16 settembre 2009, relativa al conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Salerno al controinteressato intimato U.M..
Il ricorrente, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, ha svolto funzioni di vice pretore in Napoli dal 7 ottobre 1966, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino dal 22 gennaio 1969, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 14 luglio 1972, giudice del Tribunale di Napoli dal 19 settembre 1979, Presidente del Tribunale di Melfi dal 12 febbraio 1990, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 15 febbraio 1995, Presidente del Tribunale di Salerno dal 24 giugno 2004.
Il controinteressato U.M., magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, nominato con decreto ministeriale successivo a quello del ricorrente, ha svolto funzioni giudice del Tribunale di Genova, pretore in Santa Maria Capua Vetere, pretore della sezione lavoro in Napoli e, dopo un quadriennio quale componente eletto del Consiglio superiore della magistratura, ricollocato in ruolo quale giudice e poi presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli e da ultimo, per esaurimento del periodo massimo di svolgimento delle suddette funzioni semidirettive, giudice della sezione lavoro del medesimo Tribunale.
Entrambi hanno partecipato alla procedura di valutazione comparativa relativa al conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente della Corte d’Appello di Salerno, nella quale sono stati scrutinati altri ventiquattro magistrati.
Nella seduta del 16 settembre 2009 il Consiglio Superiore della Magistratura ha esaminato tre distinte proposte formulate dalla competente quinta commissione consiliare permanente, di cui la prima, che aveva riportato il maggior numero di voti (tre), favorevole al controinteressato U.M. (proposta A), la seconda (sostenuta da due voti) favorevole ad candidato Matteo Casale (proposta B), la terza (appoggiata da un solo voto) favorevole al candidato Graziana Campanato (proposta C), su ciascuna delle quali era stato conseguito il concerto del Ministro della giustizia.
All’esito dell’illustrazione e discussione, la proposta A ha riportato la maggioranza dei voti espressi dai componenti del Consiglio onde è stato deliberato il conferimento dell’ufficio direttivo al controinteressato U.M., nominato con successivo d.P.R. del 13 ottobre 2009 e immesso nelle funzioni il 22 ottobre 2009, in pendenza della registrazione del decreto.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941, degli artt. 5 e 6 della legge n. 352 del 1951, dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 13000 del 1999 e successive modifiche e integrazioni e della circolare 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento
L’organo di autogoverno non ha compiuto alcuna effettiva valutazione comparativa tra i candidati al conferimento dell’incarico di funzioni direttive, e in particolare tra il controinteressato intimato e il ricorrente.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941, degli artt. 5 e 6 della legge n. 352 del 1951, dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 13000 del 1999 e successive modifiche e integrazioni e della circolare 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento
Né, ai fini della valutazione comparativa può essere sufficiente il rilievo che il ricorrente non avrebbe maturato "lo stesso lungo percorso nel settore giudicante, avendo svolto anche ruoli requirenti".
Peraltro anche il ricorrente, al pari del controinteressato, ha conosciuto in grado di appello questioni civili, lavoristiche e penali.
Né è stato adeguatamente considerato che il ricorrente ha svolto sia incarichi semidirettivi (Procuratore aggiunto), sia incarichi direttivi (Presidente del Tribunale di Melfi e del Tribunale di Salerno), anche con peculiari incarichi, laddove il controinteressato ha svolto solo incarichi semidirettivi di primo grado quale Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli.
Sotto altro profilo, non appare decisiva la considerazione che il controinteressato sia stato già componente per un quadriennio del C.S.M., e ciò sia perché l’esperienza consiliare del M. risale al periodo 19861990, quindi assai remota e anteriore alle penetranti modifiche introdotte dal d.lgs. n. 160 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, sia perché il ricorrente, quale titolare di funzioni direttive per oltre dieci anni, ha maturato, come pure riconosciuto nel c.d. "medaglione" una approfondita conoscenza della specifica normativa ordinamentale.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941, degli artt. 5 e 6 della legge n. 352 del 1951, dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 13000 del 1999 e successive modifiche e integrazioni e della circolare 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento
Non potrebbe poi annettersi rilievo alla circostanza che il parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio giudiziario di Salerno, pur ampiamente favorevole, sia stato espresso a maggioranza e con isolato voto contrario di un componente del medesimo.
Non sono stati considerati altri elementi curriculari quali la partecipazione, anche come relatore, a incontri di studio, anche organizzati dal C.S.M. e relativi all’organizzazione e dirigenza di uffici giudiziari e gli esiti del tutto favorevoli delle visite ispettive agli uffici giudiziari presieduti dal ricorrente, nonché l’impulso dato all’informatizzazione degli uffici, in specie il Tribunale di Salerno.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 r.d. n. 12 del 1941, degli artt. 5 e 6 della legge n. 352 del 1951, dell’art. 12 del d.lgs. n. 160 del 2006. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 13000 del 1999 e successive modifiche e integrazioni e della circolare 21 novembre 2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento
Si ribadisce la maggiore valenza delle esperienze semidirettive e direttive del ricorrente rispetto a quelle del controinteressato e la loro svalutazione, a fronte della sopravvalutazione dell’esperienza semidirettiva del controinteressato, ivi compresi gli incarichi di coordinamento, ponendo in luce le varie iniziative assunte dal ricorrente specie in tema di informatizzazione del Tribunale di Salerno, anche attraverso il coinvolgimento del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, con inserimento tra i programmi finanziabili in sede comunitaria.
Con motivi aggiunti, notificati il 29 marzo 2010 e depositati il 21 aprile 2010, il ricorrente ha altresì specificamente gravato il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del controinteressato all’ufficio direttivo (già gravato in via generica col ricorso), riproducendo le medesime censure testé illustrate.
Nel giudizio si sono costituiti il Ministero e il Consiglio superiore della magistratura che, con memoria dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 9 novembre 2010, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
Richiamato il valore ormai del tutto residuale dell’anzianità, quale mero requisito di legittimazione alla partecipazione alla procedura concorsuale, è stata posta in evidenza, in particolare, la sufficienza della motivazione della comparazione, anche con riferimento alla posizione del ricorrente, e la sostanziale inerenza delle censure a profili di merito, inattingibili dal sindacato giurisdizionale di legittimità.
Nel giudizio si è costituito anche il controinteressato M., deducendo a sua volta l’infondatezza del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione, il controinteressato costituito, con memoria depositata l’11 ottobre 2010, ha dedotto la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento degli atti impugnati, a seguito del trasferimento di esso controinteressato alla Corte d’Appello di Napoli, come consigliere della sezione lavoro, disposto con deliberazione consiliare del 27 luglio 2010 e successivo decreto ministeriale del 7 settembre 2010.
Al contrario il ricorrente, con note d’udienza depositate il 30 novembre 2010, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando il persistente interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati in funzione della rinnovazione della procedura di valutazione comparativa a suo tempo incardinata.
All’udienza pubblica del 1° dicembre 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione
1.) Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1.1) In limine, deve esaminarsi l’eccezione pregiudiziale spiegata dal controinteressato intimato U.M., concernente la pretesa improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati, in relazione alla circostanza che esso controinteressato ha richiesto e ottenuto trasferimento a domanda ad altra sede, con funzioni giudicanti di secondo grado non direttive.
Il riferimento è al trasferimento del M. alla Corte d’Appello di Napoli, con funzioni di giudice della sezione lavoro, disposto -con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta nella seduta del 27 luglio 2010, e poi formalizzato con decreto ministeriale del 7 settembre 2010- a domanda dell’interessato e in funzione di prevenzione di un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, il cui procedimento era stato incardinato in relazione alla larga risonanza mediatica di vicende concernenti il controinteressato e i suoi rapporti con figure assoggettate a indagini preliminari (nell’ambito della c.d. inchiesta sulla c.d. "loggia P3").
L’eccezione è destituita di fondamento giuridico.
In effetti il trasferimento a domanda del controinteressato ad altra sede e a funzioni giudicanti non direttive non ha inciso sull’esistenza ed efficacia dei provvedimenti impugnati, che non sono stati oggetto di alcun atto di ritiro in autotutela, mentre è evidente che persiste l’interesse del ricorrente al loro annullamento in funzione satisfattiva dell’interesse strumentale alla rinnovazione della valutazione della propria posizione rispetto alla "platea" degli altri candidati ammessi a comparazione nell’ambito della procedura concorsuale a suo tempo incardinata ed esitata nella nomina del controinteressato.
1.2) Com’è noto, il conferimento degli incarichi di funzione (di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali), definiti dall’ art. 10 del d.lgs. 5aprile 2006, n. 160, è disciplinato normativamente dall’art. 12 dello stesso decreto legislativo, entrambe le disposizioni come sostituite dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Ad esso si provvede, a domanda degli interessati, all’esito di una procedura concorsuale di valutazione comparativa aperta ai magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità volta a volta richiesta: art. 12 commi da 2 a 9 (il solo conferimento delle funzioni al termine di tirocinio, per le funzioni giudicanti e requirenti; la seconda valutazione di professionalità per le funzioni di secondo grado e le funzioni semidirettive di primo grado; la terza valutazione di professionalità per le funzioni direttive di primo grado e le funzioni semidirettive elevate di primo grado; la quarta valutazione di professionalità per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, le funzioni di legittimità, le funzioni direttive di primo grado elevato; la quinta valutazione di professionalità per le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e le funzioni direttive di legittimità; la sesta valutazione di professionalità per le funzioni direttive superiori di legittimità; la settima valutazione di professionalità per le funzioni direttive apicali di legittimità).
In particolare, per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado e di grado elevato (oltre che di quelle semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado, semidirettive di secondo grado), "sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva" (art. 12 comma 10), intendendosi l’attitudine direttiva come "…riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;… altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare" (art. 12 comma 12).
Integrativa della normativa primaria è quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare P13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche del 7 marzo 2001 e 22 giugno 2005, come integrata dalla deliberazione del 21 novembre 2007, emanata alla luce delle modificazioni legislative introdotte dal d.lgs. n. 160/2006, come parzialmente novato dalla legge n. 111/2007.
In sostanza il raffronto comparativo tra i candidati è condotto alla stregua dei criteri delle attitudini e del merito "opportunamente integrati fra loro".
Per "Attitudini" si intende (par. A della circolare):
– "…l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente -per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità- le funzioni direttive da conferire…", anche in considerazione del "…periodo di permanenza che egli è in grado di assicurare nell’ufficio", precisandosi che:
– l’indipendenza attiene alla "…capacità del magistrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, dimostrata nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie e dalla insussistenza di rapporti che possano influire negativamente sulle modalità di esercizio della giurisdizione, avuto anche riguardo al tipo ed all’ubicazione dell’ufficio direttivo da conferire", con obbligo dell’aspirante di dichiarare gli incarichi extragiudiziari svolti e l’appartenenza attuale o passata ad associazioni;
– il prestigio è inerente "…alla stima acquisita dall’aspirante all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l’impegno profuso nell’esercizio dell’attività giudiziaria, per il rigore morale, per le doti di carattere e per le qualità umane";
– la capacità è individuata in relazione:
– "a) al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;"
– "b) alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali";
– "c) alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario";
– "d) al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse";
– "e) al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:
o di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;
o di livello pari o superiore".
Mentre "di regola" è elemento preferenziale per gli uffici direttivi apicali e superiori l’esercizio negli ultimi quindici anni, di funzioni direttive superiori per almeno un biennio e di funzioni di legittimità per almeno un quadriennio, per gli uffici direttivi di merito "si attribuisce rilievo…senza che costituisca titolo preferenziale, al positivo esercizio delle funzioni di merito per un tempo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici anni alla data della vacanza del posto in concorso", e, sempre senza che costituisca elemento preferenziale, a esperienze specifiche settoriali omogenee (uffici direttivi di Presidente del Tribunale per i minorenni, di Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza; uffici direttivi di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso; uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale).
Per "Merito" si intende (par. B della circolare):
– "l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto";
– "la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni
dirigenziali";
– "la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei
propri doveri";
– "la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio".
L’anzianità, che prima della riforma di cui al d.lgs. n. 160/2006 costituiva criterio preferenziale a parità di attitudini e merito, assume invece ormai valore del tutto residuale quale mero "requisito di ingresso per una prima utile comparazione" ed assume rilevanza essenzialmente come "criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore…(nel senso che)… partendo dal più giovane partecipante al concorso, determini in linea di principio quale sia il valore aggiunto da attribuire al durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale e su questa base determini e circoscriva l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa", con l’avvertenza che "…tra gli aspiranti utilmente collocati in quest’area di valutazione, l’anzianità non assume poi alcun ulteriore rilievo, dovendosi la stessa tradurre in esperienze maturate ed attività realizzate, valutabili solo all’interno dei parametri del merito e delle attitudini" (cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, integrativa della circolare n. p13000, par. 5.2).
In sostanza, l’anzianità assume rilievo essenzialmente come requisito di legittimazione alla valutazione comparativa con gli altri candidati, nel senso che per ciascuna tipologia di uffici direttivi sono individuati periodi minimi di positivo esercizio delle funzioni in atto svolte da aggiungere all’anzianità di servizio dell’aspirante più giovane partecipante alla procedura concorsuale: cfr. deliberazione del 21 novembre 2007, par. 5.3 (uffici per cui è richiesta almeno la terza valutazione di professionalità, ossia funzioni direttive di primo grado e funzioni semidirettive elevate di primo grado: quattro o sei anni a seconda che l’incarico da conferire abbia o meno figure semidirettive subordinate; uffici per i quali è richiesta almeno la quarta valutazione, ossia funzioni requirenti di coordinamento nazionale, funzioni di legittimità, funzioni direttive di primo grado elevato: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la quinta valutazione, ossia funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale e funzioni direttive di legittimità: otto anni; uffici per i quali è richiesta almeno la sesta o la settima valutazione, ossia rispettivamente funzioni direttive superiori di legittimità e funzioni direttive apicali di legittimità: dieci anni).
Il suddetto diaframma ostativo alla valutazione comparativa di merito può cedere (vedi par. 5.4) soltanto in presenza della positiva ricognizione in capo all’aspirante di doti attitudinali e di merito "di spiccato rilievo", e quindi di elementi valutativi che lo qualifichino e che devono essere "specificamente motivati", nonché per il conferimento di uffici di peculiare specializzazione (Tribunale di sorveglianza, Uffici minorili, Procure distrettuali e Procure generali di distretti connotati da rilevante criminalità organizzata).
Quanto alla comparazione tra gli aspiranti alla "platea" così individuata la circolare P13000 al par. 2.) -ritenuto compatibile con la nuova disciplina normativa ex d.lgs. n. 160/2006, come novata dalla legge n. 111/2007, dalle integrazioni di cui alla deliberazione del 21 novembre 2007- precisa che "La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali" e che "Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire".
Le integrazioni da ultimo richiamate, poi, ribadiscono che "Il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive -essendo rivolto ad individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire il posto specifico per cui si concorre- richiede necessariamente una espressa comparazione dei requisiti riconosciuti ai candidati", evidenziando come "Nell’attuale assetto normativo, per le considerazioni sopra esposte, vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario".
Peraltro la comparazione tra due magistrati, dei quali uno vanti pregresse esperienze di funzioni direttive o semidirettive, omogenee o anche eterogenee, di primo o secondo grado e l’altro solo di funzioni inferiori, non conduce, irrefragabilmente, ad un giudizio di prevalenza, in termini di maggiori attitudini direttive del primo rispetto al secondo.
E’ giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, infatti, che "ai fini del conferimento degli uffici direttivi, l’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non rappresenta un aspetto dirimente di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale o semidirigenziale posto che siffatta conclusione condurrebbe a consentire l’accesso ad un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, solo al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di riserva o di mobilità orizzontale che risulterebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed eventualmente a particolari profili ambientali" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 1444, tra le tante).
Ciò che conta è, invece, che nella valutazione comparativa globale e unitaria tra il magistrato prescelto e ciascuno degli altri posti in comparazione col medesimo "…risulti documentalmente avvenuta la presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299), potendosi in tal modo compiutamente esercitare il sindacato giurisdizionale di legittimità entro i propri confini funzionali, ossia in relazione al riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto, del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, e in definitiva dell’esistenza, congruenza e ragionevolezza della motivazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 novembre 2010, n. 33135), senza trasmodare in un diretto apprezzamento che si estrinsechi in una valutazione specifica di merito (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 797).
1.3) Orbene, così delineato il quadro normativo primario e secondario, deve evidenziarsi che le censure articolate in ricorso sono imperniate sulla carenza di effettiva comparazione e sul difetto di una conseguente congrua motivazione in ordine alla preferenza accordata al controinteressato U.M., indicato nella proposta "A" portata in Plenum dalla commissione consiliare permanente, rispetto al ricorrente.
La proposta "A", condivisa dal Plenum, dopo aver riportato, nei c.d. "medaglioni", in modo analitico gli sviluppi di carriera del controinteressato e, tra gli altri, del ricorrente, il contenuto dei pareri espressi, tutti gli elementi denotanti l’attitudine direttiva, giustifica la preferenza accordata al primo nei seguenti termini specifici quanto al ricorrente:
– "…avendo (il controinteressato: n.d.e) esercitato funzioni di appello nella materia giuslavoristica, prevale senz’altro su quei magistrati che non le hanno esercitate per non essere stati consiglieri di Corte d’Appello, quali i dottori…M…., cui difetta l’esperienza specifica della funzione di appello…";
– "Alle considerazioni sopra riportate si aggiunga che i dottori… e M. non vantano lo stesso lungo percorso nel settore giudicante, avendo svolto anche ruoli requirenti, ragion per cui anche essi recedono".
1.4) In sostanza la prevalenza accordata al controinteressato M. si fonda, quanto al raffronto specifico con il ricorrente, su due ordini di rilievi:
– lo svolgimento di funzioni di appello in materia giuslavoristica, laddove il ricorrente, tra altri, non le avrebbe esercitate "…per non essere stati consiglieri di Corte d’Appello";
– la più lunga esperienza giudicante rispetto al ricorrente che ha svolto "anche ruoli requirenti".
Orbene, quanto al primo profilo, è trasparente il travisamento e la contraddittorietà, posto che nemmeno il controinteressato M. è stato investito di incarico di funzioni giudicanti di secondo grado, avendo egli soltanto conosciuto in grado di appello le controversie già definite in primo grado dalle sezioni lavoro degli uffici pretorili poi soppressi.
Sicché la circostanza che il ricorrente non abbia rivestito incarico di funzioni giudicanti di secondo grado non può comportare un elemento logico di recessività nel raffronto comparativo con il controinteressato, laddove il Consiglio superiore avrebbe dovuto semmai valutare se egli abbia comunque conosciuto in grado di appello controversie definite da uffici giudiziari inferiori, ciò che appare piuttosto certo che probabile avendo svolto funzioni di giudice di Tribunale sin dal 19 settembre 1979.
Quanto al secondo rilievo, non appare spiegato come il più lungo esercizio di funzioni giudicanti, rispetto ad un periodo comunque ragguardevole di analoghe funzioni svolte dal ricorrente (dal 1977 al 1969 quale vice pretore, dal 1979 al 1995 come giudice e poi Presidente di Tribunale, dal 2004 come Presidente di Tribunale), possa assumere valenza decisiva, tanto più che nel raffronto comparativo risulta del tutto omesso l’apprezzamento delle funzioni direttive di primo grado esercitate dal ricorrente per circa nove anni (quale Presidente dei Tribunali di Melfi e Salerno), e anche in disparte le funzioni semidirettive di Procuratore aggiunto a Napoli (svolte pure per circa nove anni), a fronte delle sole funzioni semidirettive di primo grado svolte dal M..
Anche con riferimento al secondo profilo, e sempre nel quadro di una valutazione unitaria complessiva, non è dato poi di comprendere come il pur prestigioso incarico di componente nel Consiglio superiore della magistratura, svolto dal controinteressato, peraltro come evidenziato dal ricorrente in epoca relativamente remota (19861990), possa assumere valenza preponderante rispetto all’esercizio da parte del ricorrente di funzioni semidirettive e direttive di primo grado e con il rilievo, contenuto nel c.d. "medaglione" secondo il quale "…il dott. M. è approfondito conoscitore della specifica materia ordinamentale…".
2.) Alla stregua dei rilievi che precedono risultano dunque fondate le censure dedotte in ricorso, con riferimento alla violazione delle disposizioni, legislative e regolamentari, concernenti la valutazione comparativa per l’attribuzione dell’incarico di funzione direttiva di secondo grado, nonché ai vizi funzionali della motivazione della deliberazione consiliare gravata, che si riflettono, in via derivata, sulla legittimità del decreto presidenziale di nomina del controinteressato all’ufficio di Presidente della Corte d’Appello di Salerno.
3.) In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salva la rinnovazione della valutazione con riferimento alla posizione del ricorrente, rispetto agli magistrati ritenuti legittimati e ammessi alla comparazione.
4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza nei confronti delle Autorità intimate, mentre sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione tra il ricorrente e il controinteressato intimato costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 10120 del 2009:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la deliberazione del C.S.M. del 16 settembre 2009 di conferimento dell’ufficio direttivo di secondo grado di Presidente della Corte d’Appello di Salerno e il consequenziale decreto del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 2009, salvi i provvedimenti ulteriori nei sensi di cui in motivazione;
2) condanna il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, e il Consiglio superiore della magistratura, in persona del suo legale rappresentante protempore, in solido, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento\00);
3) dichiara compensate per intero le spese e onorari del giudizio tra il ricorrente e il controinteressato intimato costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.