T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 3946 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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i, come da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Roma, con decreti emessi sui procedimenti citati in epigrafe, accoglieva le domande proposte sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia, per quanto qui interessa, al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv. ti Freda e Zuccardi.

Nello specifico, nell’ambito del procedimento iscritto al numero di RG 51502/07, le spese venivano liquidate nella complessiva somma di euro 750,00; nell’ambito del procedimento iscritto al n. di RG 51203/07 venivano determinate in euro 800,00; nell’ambito del procedimento n. 51204/07 in euro 800,00; nel procedimento n. 51321/07 in euro 750,00; nel procedimento n. 58722/06 in euro 800,00; nel procedimento 58723/07 in euro 800,00; nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 53702/06 e 53704/06 in euro 1.250,00; il tutto oltre gli accessori di legge.

A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, parte ricorrente chiede che venga nominato un Commissario ad acta al fine di procedere, senza indugio, e con piena funzione sostitutoria, all’esecuzione, in parte qua, dei provvedimenti della Corte d’Appello.

I decreti in questione sono stati notificati, rispettivamente, in data 20.11.2009, 17.6.2009 e 5.12.2008; pertanto, risulta spirato il termine per proporre ricorso in Cassazione.

In data 16.7.2010 è stato notificato atto di diffida e messa in mora.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 20 aprile 2011.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi nel vigore degli art. 27, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 37 l. 6 dicembre 1071, n. 1034 (sez. IV, n. 3427/2005 e, da ultimo, 10 dicembre 2007, n. 6318; sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2158; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3983; sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4600; sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3253; sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3383) il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della c. d. legge Pinto, n. 89/2001, ha natura decisoria su diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso contemplato dai citt. artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.

Il giudizio per l’ ottemperanza dell’amministrazione al giudicato del Giudice ordinario è esperibile, in particolare, anche per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo civile di esecuzione, con il solo limite dell’impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Cons. Stato, VI, 16 aprile 1994, n. 527; Cass., SS. UU., 13 maggio 1994, n. 4661; Cons. Stato, IV, 25 luglio 2000, n. 4125 e 15 settembre 2003, n. 5167).

Nessun dubbio può, peraltro, esservi oggi, alla luce del codice del processo amministrativo (cfr., in particolare, l’art. 112, comma 2, lett. c), secondo il quale l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato", ulteriormente precisandosi, in punto di competenza territoriale, che, in tal caso, il ricorso si propone al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

Per quanto qui interessa, poi, il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.

Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo (in termini, C. Stato, IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).

Il ricorso pertanto (sussistendo il presupposto dell’inoppugnabilità per decorso dei termini previsti ex lege, non contestato dall’intimata amministrazione), deve essere accolto, con conseguente ordine al Ministero della Giustizia di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme recate dai citati titoli esecutivi.

Nella eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata di provvedere all’esecuzione, in favore dei ricorrenti, dei decreti indicati in epigrafe, e al pagamento delle somme agli stessi dovute, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, nominato fin da ora quale Commissario ad acta, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi 30 giorni dall’istanza.

Condanna l’amministrazione soccombente alle rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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