Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 29.10.2008, il G.U.P. del Tribunale della Spezia dichiarò C.E. responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in concorso con altro imputato e – con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Genova, Sezione 2^ penale, con sentenza in data 7.7.2009, confermò la decisione di primo grado.
La Corte suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza 14.4.2010, annullò la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Genova.
La Corte d’appello di Genova, Sezione 3^ penale, con sentenza in data 23.9.2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridusse la pena ad anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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