Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 14/10/2009, la Corte di appello di Lecce, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, in data 22/11/2006, che aveva condannato P.L. e L.M. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno per il reato di tentativo di estorsione aggravata, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile C. G..
La Corte territoriale respingeva la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dalla difesa del P. nonchè le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di affidabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato loro concorsualmente ascritto, ed equa la pena inflitta. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, il primo per mezzo del suo difensore di fiducia, ed il secondo personalmente.
P.L. solleva tre motivi dì gravame.
Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancata assunzione di una prova decisiva e mancanza o illogicità manifesta della motivazione.
Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia respinto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per procedere all’esame di T.A., figlio di T.P., proprietario del garage in cui è stata rinvenuta la Twingo, sequestrata dalla polizia giudiziaria a cui faceva riferimento la teste C.A.M., nonchè la richiesta di esaminare M.A.T., moglie della persona offesa, assumendo che si tratta di testimonianze decisive per verificare la tenuta della versione dei fatti fornita dalla presunta parte offesa.
Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, con riferimento agli artt. 56 e 629 c.p. e vizio della motivazione sul punto. In proposito eccepisce che la versione dei fatti fornita dal denunziante presenta numerose lacune e contraddizioni. In particolare non corrisponderebbe al vero la circostanza che il C. non conosceva l’imputato ed inoltre sarebbe rimasta priva di riscontro la circostanza che il P. abbia in qualche modo minacciato o usato violenza nei confronti della persona offesa. Eccepisce, inoltre, che il C. è sempre stato reticente e contraddittorio non solo sui pregressi rapporti con l’imputato, ma anche sulle ragioni della richiesta avanzategli che, nella versione difensiva, derivavano dalla volontà di recuperare la somma di L. 5.000.000 che la moglie del P. aveva pagato ad esso C. per l’acquisto di una Twingo risultata provento di furto. In proposito richiama la circostanza, confermata dagli atti di causa, che C. fu tratto in arresto nel 1995, assieme a P.S., fratello dell’imputato, a seguito di un’operazione di polizia, per traffico di auto rubate.
Pertanto la richiesta di pagamento della somma di L. 5.000.000, non aveva natura estorsiva ma costituiva una pretesa legittima, azionabile in giudizio.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli art. 62 bis e 133 c.p., e vizio della motivazione sul punto, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena.
L.M..
Solleva un unico motivo con il quale deduce violazione di legge, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione.
Al riguardo eccepisce che la Corte non ha tenuto conto della reticenza del C. sui pregressi rapporti con il P. che si spiega con l’intento di nascondere le vere ragioni della richiesta di quest’ultimo. Obietta, inoltre, che la tesi della minaccia o violenza è rimasta priva di riscontro, essendosi il P. limitato a dire che: "altrimenti si sarebbe regolato di conseguenza".
Si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto nel debito conto le dichiarazioni della teste C.M., convivente del P., la quale aveva riferito di aver acquistato dal Castelluzzo una autovettura Renault Twingo per il tramite di P.S., soggetto tratto in arresto assieme al C. per un traffico di auto rubate. Contesta quindi la qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie penale del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Eccepisce, inoltre, che, proprio dalla deposizione della persona offesa, emerge che il L. non svolse alcun ruolo concorsuale con l’azione posta in essere dal P., essendosi limitato soltanto ad accompagnare costui.
Motivi della decisione
Entrambi i ricorsi sono infondati.
P.L..
Il primo e secondo motivo attengono alle questioni di merito sollevate nel corso del giudizio e dedotte con i motivi di appello, relative alla credibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, alla credibilità della versione difensiva dell’imputato riscontrata dalla deposizione della convivente C. A.M., assunta come teste ed all’esigenza di assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Orbene tutte le questioni sollevate con il ricorso, sono state oggetto di specifico esame da parte della Corte d’appello, che le ha respinte con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici. In particolare non risulta fondata l’eccezione di mancata acquisizione di una prova decisiva. Secondo l’insegnamento di questa Corte, è pacifico che: "Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603 cod. proc. pen., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35372 del 23/05/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv.
237410).
Al riguardo la Corte d’appello ha specificamente motivato sulla superfluità del richiesto esame del teste T.A., osservando che le dichiarazioni della teste C. risultavano palesemente smentite dagli atti acquisiti di polizia giudiziaria dai quali emergeva che, differentemente da quanto dichiarato dalla teste, una Renault Twingo fu sequestrata dalla polizia giudiziaria nel garage di proprietà di T.P. ed il sequestro venne eseguito a carico di P.S. che se ne dichiarò proprietario.
Anche le valutazioni della Corte territoriale in ordine alla credibilità della persona offesa sono prive di contraddizioni o di vizi logici ictu oculi evidenti.
Inoltre è infondata l’eccezione di mancanza del presupposto della minaccia di un male ingiusto. In punto di diritto è pacifico che:
"La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 Cc. (dep. 25/05/2010) Rv. 247117).
Nel caso di specie le valutazioni della Corte territoriale in ordine al carattere implicitamente minaccioso delle richieste di denaro avanzate dall’imputato sono pienamente coerenti con il principio di diritto di cui sopra.
Parimenti infondato è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i gravi e plurimi precedenti ed il comportamento dell’imputato – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
L.M..
Per il ricorso del L., essendo analogo a quello del coimputato, valgono le osservazioni già formulate con riferimento all’infondatezza del ricorso del P.. In particolare la Corte territoriale ha specificamente motivato sul ruolo causale del comportamento del L. osservando che costui, passando più volte davanti all’esercizio commerciale della vittima, assieme ad altre due persone, si esibiva in atteggiamenti percepiti come intimidatori allo scopo di conculcare ulteriormente la volontà della persona offesa.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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