Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17721

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4 giugno 2010, la Corte d’ Appello di Bari, 3" sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di Rutigliano appellata da V.D. L., lo assolveva dal reato di truffa in danno di P. G. perchè il fatto non sussiste e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti rideterminava la pena per il reato di truffa in danno P.F. e C. N. in sette mesi di reclusione e cento Euro di multa con revoca delle statuizioni civili nei confronti di P.G..

La Corte territoriale assolveva l’imputato dal delitto di truffa in danno di P. al rilievo che nel preliminare di vendita era chiaramente indicato che la villetta n. (OMISSIS) in costruzione non era di sua proprietà e che lo sarebbe diventata solo all’esito dell’appalto delle opere relative al complesso residenziale della Società "Sorino Costruzioni s.r.l."; riteneva fondata la prova della responsabilità per la promessa di vendita della medesima villetta in favore dei coniugi C.- P. sulla scorta delle testimonianze di questi ultimi in ordine alle false assicurazioni della rinuncia del P. all’acquisto e al fatto che la previsione contrattuale di poter divenire proprietario della villetta era una vera e propria millanteria. Il reato non era prescritto perchè l’ultimo pagamento risaliva al 20.12.2002. Dovevano esser riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 640, 81, 40, 157, 158 c.p. nonchè art. 129, n. 2, artt. 530 e 531-521 c.p.p. per avere la Corte di appello circoscritto l’accertamento, per la truffa residua, al fatto di avere occultato agli acquirenti che in precedenza aveva già premesso in vendita il medesimo immobile ad altra persona, circostanza che non sembra, a prescindere dall’evidente violazione dell’art. 521 c.p.p., possa costituire truffa contrattuale perchè il contratto con P. doveva ritenersi risolto e perchè i coniugi erano stati informati della precedente promessa di vendita sicchè erano in condizione di verificare facilmente il rapporto con P..

Erroneamente era stata rigettata la richiesta subordinata di proscioglimento per maturata prescrizione, quanto meno in relazione al primo versamento; – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 69 e 133 c.p. perchè pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti, non si è specificato in quali termini il bilanciamento si è realizzato.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso:

1.1. è manifestamente infondato per la parte in cui denuncia, peraltro incidentalmente, violazione dell’art. 521 c.p.p., posto che lo stesso ricorrente riconosce che nell’ultima parte del capo d’imputazione, per la truffa in danno dei coniugi P.- C., si addebitava di aver promesso in vendita immobile già promesso in vendita a P.;

1.2. è ancora manifestamente infondato per la parte in cui, riconosciuta "la bugia" consistita nell’aver dichiarato ai promessi acquirenti che P. aveva rinunciato all’immobile, addebita alla negligenza delle persone offese la mancata verifica di tale circostanza.

Va ribadita la costante regola ermeneutica per la quale "ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità dell’artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa" (Cass. Sez. 2, 3.7-4.9.2009 n. 34059; Cass. Sez. 2, 14- 30.10.2009 n. 41717);

1.3. è manifestamente infondato per la parte in cui denuncia violazione degli artt. 157 e 158 c.p. per come novellati dalla L. n. 251 del 2005, perchè "il delitto di truffa, nella forma cosiddetto contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento dell’bene da parte dell’agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesa." (La Corte ha precisato che, ove il bene sia corrisposto in più′ ratei, il reato si consuma con l’ultimo atto di erogazione: Cass. Sez. 2, 11- 24.7.2008 n. 31044; Cass. Sez. 2, 24.4-6-7.2007 n. 26256; Cass. Sez. 2, 17.1-14.2.2008 n. 7181).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la pena è stata quantificata in misura prossima al minimo edittale sicchè il riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.p. soddisfa l’esigenza motivazionale (cfr. Cass. Sez. 6, 12.6-15.9.2008 n. 35346; Cass. Sez. 2, 26.6-18.9.2009 n. 36245).

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *