Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 06-05-2011, n. 17779 Reato continuato e concorso formale Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 18.11.2009 la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda proposta da S.G. volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione ai reati giudicati con le sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Appello di Brescia il 5.12.2003 ed il 4.10.2005, già uniti dal vincolo della continuazione, e quelli giudicati dalla Corte di Appello di Genova il 20.10.2004, per i quali si insisteva per il riconoscimento di analogo vincolo.

A sostegno della decisione il giudice dell’esecuzione osservava che i reati giudicati con la sentenza della corte distrettuale ligure avevano riguardato condotte relative alla formazione di una falsa carta di identità ed al suo utilizzo ( artt. 477, 482 e 468 c.p.) mentre quelle di cui alle due sentenze della Corte territoriale bresciana sono relative, la prima, ai reati di lesioni personali, detenzione e porto di armi, furto di denaro da un bancomat mediante l’utilizzo di una ruspa, la seconda, ai reati di rapina, furto aggravato, lesioni personali e detenzione di armi, da qui deducendo la evidente eterogeneità oggetti va delle azioni criminose considerate. A ciò aggiungeva il giudice a quo la diversità e la distanza dei luoghi di consumazione dei reati in esame, il lasso di tempo tra essi intercorrente, dati questi ritenuti significativi dell’assenza di relazione tra i fatti considerati ai fini dell’applicazione dell’invocato regolamento normativo.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il predetto S.G., denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che:

– i reati giudicati dalla Corte genovese "sono numerosissimi" ed abbracciano un arco temporale che va dal (OMISSIS) (epoca considerata dal giudice dell’esecuzione) al (OMISSIS) (epoca, viceversa, da questi non considerata);

– trattasi di reati fine (furti, incendi e ricettazioni) consumati nell’ambito del reato associativo di cui all’art. 416 bis c.p., alcuni dei quali già ricondotti alla disciplina di cui all’art. 81 c.p. dalla Corte bresciana con la sentenza del 4.10.2005;

– il G.E. ha comunque travisato i fatti, giacchè il fatto di cui alla sentenza del 4.10.2005 è stato accertato in (OMISSIS), nello stesso luogo in cui risultano consumati i reati di cui alla sentenza della Corte di Appello genovese e nello stesso intervallo di tempo considerato da tale ultima istanza di giustizia.

3. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità dell’impugnazione, posto che la identità di locus commissi delicti non è di per sè sufficiente per la positiva delibazione dell’istanza difensiva e che l’eterogeneità delle condotte, peraltro diffuse in un arco temporale apprezzabile, in assenza di ulteriori dati indizianti, non consente, di necessità, di riportare qualsiasi reato al disegno criminoso unitario.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2A, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1A, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola, essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno, normalmente, un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Detto accertamento, infine, ed è quello che in particolare interessa ai fini del presente giudizio, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non convenirsi con la conclusione che la Corte di merito abbia fatto di essi puntuale applicazione.

Il giudice a quo infatti ha fondato la sua decisione sul dato della eterogeneità della condotte considerate, sulla loro distanza temporale e sulla diversità dei luoghi di consumazione dei reati, nè l’equivoco valorizzato difensivamente circa il luogo di consumazione delle condotte appare di per sè decisivo per minare la coerenza del sillogismo logico-giuridico sviluppato dal giudice a quo e l’argomentazione dialettica posta a base dell’ordinanza impugnata.

E’ appena il caso di aggiungere che il giudizio in ordine alla rilevanza del dato temporale nel giudizio de quo attiene al merito e non è pertanto censurabile in questa sede dappoichè non illogico.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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