T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 278 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Tufara impugnava il decreto indicato in epigrafe con cui era stato annullata l’autorizzazione paesaggistica emanata ai sensi dell’art. 82 DPR 616/77 dalla Regione Molise per essere la stessa stata rilasciata dopo che le opere erano state eseguite in assenza di applicazione di sanzioni.

Faceva presente che aveva eseguito dei lavori per la creazione di un Centro per il Turismo sociale senza richiedere l’autorizzazione ex art. 7 L. 1497\1939 ritenendo che la stessa non fosse necessaria poiché le opere erano ricomprese in una variante al Programma di Fabbricazione adottata dal Consiglio Comunale ed approvata dalla Regione Molise.

All’esito di un sopralluogo di agenti del Corpo Forestale dello Stato che aveva contestato l’assenza dell’autorizzazione, la stessa fu richiesta in sanatoria alla Regione Molise che la rilasciò con atto 29.7.94 inoltrandola al Ministero competente per il tramite della locale Soprintendenza.

L’Assessore Regionale, forte del parere del Comitato Beni Ambientali, non aveva applicato la misura risarcitoria ex art. 15 L. 1497\1939 in mancanza di danno ambientale.

La Soprintendenza chiedeva documentazione integrativa al Comune in particolare circa l’avvenuta irrogazione della sanzione e all’esito trasmetteva l’incartamento al Ministero affermando che le opere eseguite non costituivano danno ambientale poiché erano compatibili con le caratteristiche dell’area interessata.

Contro l’annullamento ministeriale il Comune formula due motivi di ricorso.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 82 DPR 616\77 per essere stato il provvedimento di annullamento emesso dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere, non potendosi riconoscere la sospensione del termine per effetto della documentazione chiesta dalla Soprintendenza poiché la stessa era incompetente a richiedere gli elementi integrativi.

Il secondo motivo lamenta la violazione sotto altro profilo dell’art. 82 DPR 616\77 oltre che degli artt. 7 e 15 L. 1497\39, l’incompetenza e l’eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione.

Anche a voler ritenere valida la sospensione generata dalla richiesta documentale della Soprintendenza, la sospensione del termine ebbe luogo tra la data della richiesta (16.9.94) e quella di ricevimento della documentazione (8.10.94); anche non tenendo conto di tale intervallo temporale, il Decreto ministeriale sarebbe stato comunque emesso tardivamente.

Inoltre l’annullamento in questione può essere disposto solo per motivi di legittimità e la competenza ad irrogare le sanzioni ex art. 15 L. 1497\39 è della Regione che nel caso di specie ha ritenuto di non esercitarla.

Il Ministero quindi travalica i propri poteri quando ritiene che l’autorizzazione debba essere precedente ai lavori e quando afferma che la sanzione è un atto dovuto.

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.3.1995 il Tribunale concedeva la sospensione dell’atto impugnato confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 7.7.95.

Il ricorso merita accoglimento.

Il primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo non è fondata.

Il termine perentorio di 60 giorni (di cui al comma 9 dell’art. 82, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), per l’adozione del provvedimento di annullamento di un’autorizzazione regionale per la costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, decorre dal momento in cui la pratica, con la relativa documentazione, giunge al protocollo del Ministero, non rilevando la data di presentazione agli organi periferici. (vedasi Consiglio Stato 8117/2010 ex multis).

Dal momento che la Soprintendenza trasmise gli atti al Ministero con nota del 4.11.1994 e il Decreto impugnato riporta la data del 3.12.94, il termine è stato rispettato.

Sono, invece, fondate le residue doglianze.

Il Decreto ha annullato l’autorizzazione paesistica per il fatto di essere stata rilasciata dopo l’esecuzione delle opere e non preventivamente; vi è in merito un recente precedente di questo TAR (sentenza 1568/2010) che sulla scorta di una consolidata giurisprudenza ha affermato che per il combinato disposto degli artt. 7 e 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497, l’autorizzazione paesistica può essere rilasciata anche in via postuma rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio in zona paesaggisticamente vincolata, al fine di consentire la sanatoria ai sensi dell’art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47; né la valutazione di impatto paesaggistico muta in relazione al fatto che l’opera sia stata realizzata o no, giacché l’autorità preposta alla tutela del vincolo deve, in entrambi i casi, verificare se quel determinato tipo di intervento sia compatibile con il vincolo stesso.

Nel caso in esame non vi è problema di rilascio di concessione in sanatoria poiché era stato lo stesso Comune a rendere legittimo l’intervento sul piano edilizio con apposita variante e pertanto il principio affermato vale a maggior ragione.

Un ulteriore aspetto di illegittimità contenuto nella motivazione del decreto attiene alla mancata irrogazione della sanzione di cui all’art. 15 L. 1497\39, situazione segnalata dalla Soprintendenza che per tale ragione aveva inviato gli atti al Ministero.

In effetti la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la sanzione indicata nel citato art. 15 non sia di tipo ripristinatorio, ma costituisca una vera e propria sanzione amministrativa che va irrogata a prescindere dalla compatibilità ambientale per il solo fatto che non si sia richiesta per tempo l’autorizzazione.

Nel caso di specie perciò la Regione ha accertato che non vi è stato danno ambientale né arricchimento in realizzazione alle opere autorizzate poiché si tratta di strutture costruite dal Comune per una pubblica utilità; in ragione della particolarità della circostanza la Regione non ha ritenuto applicare una sanzione che è in qualche modo commisurata ad un incremento patrimoniale conseguito poiché un ente pubblico non ha conseguito alcuna locupletazione del proprio patrimonio, ma ha impiegato risorse della comunità per perseguire un interesse pubblico.

Il Decreto ministeriale va pertanto annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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