Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 26.7.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara dispose la custodia cautelare in carcere del ricorrente indagato per i reati di associazione a delinquere e di concorso in furto.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale del riesame di L’Aquila con ordinanza del 7.01.2010 la respinse. Il Tribunale rilevava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione contestata ed alla commissione dei furti di cui alla rubrica in quanto dalla ricostruzione dei movimenti degli indagati emergeva la "costante presenza del ricorrente nella perpetrazione dei furti della autovettura" e che tali elementi si riverberavano sugli indizi per l’associazione medesima. Circa le esigenze cautelari si rilevava il pericolo nella reiterazione dei reati posto che il ricorrente aveva precedenti specifici e si era recato fuori sede per centinaia di chilometri per porre in essere i reati contestati.
Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega che l’ordinanza applicativa della misura cautelare non era stata tradotta in una lingua a lui comprensibile con violazione dei diritti di difesa e della Cedu.
Con il secondo motivo si deduce che non era stato offerto alcun elemento in ordine alla pretesa partecipazione all’associazione contestata, essendo del tutto inidoneo l’elemento indicato dell’avere il ricorrente partecipato ad alcuni furti di vetture. I fatti contestati risalivano al 2009.
Motivi della decisione
Il primo motivo non appare fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui" qualora sia applicata una misura cautelare nei confronti di un cittadino straniero del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone, e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota o dalla nomina in sede di interrogatorio di garanzia di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento" (Cass. Sez. un. n. 5052/2003). Pertanto la mera doglianza della mancata traduzione non può essere accolta.
E’ fondato il secondo motivo in quanto la ordinanza impugnata non appare congruamente motivata in ordine alla commissione dei furti contestati di autovetture (in quanto non sono stati specificati gli elementi concretamente a carico), ma addirittura dalla pretesa sussistenza di gravi indizi in ordine ai detti furti si è inferita, con un salto logico inammissibile, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione, senza che si sia in alcun modo spiegata la struttura della detta associazione ed il ruolo eventualmente svolto dal ricorrente. Si impone quindi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame nel quale si dovranno vagliare in concreto gli elementi sussistenti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di l’Aquila per nuovo esame.
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