T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 242 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il presente ricorso, si chiede sostanzialmente il riconoscimento, anche nei confronti delle puericultrici, del diritto all’indennità di cui all’articolo 49 comma 5 del d.p.r. n.384 del 1990, secondo cui "Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un’indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere".

Considerato che, sul punto, esiste ormai consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide, secondo cui, attraverso l’attribuzione delle indennità di cui all’articolo 49 del d.P.R. n. 384 del 1990, si è inteso valorizzare l’attività del personale infermieristico in considerazione della specificità delle mansioni svolte; e pertanto le previste indennità non possano avere a riferimento se non il personale specificamente individuato nello stesso, con carattere di tassatività (T.A.R. Napoli 5 febbraio 2008 n. 532).

Rilevato che ciò esclude che le previsioni possano estendersi ad altro personale, sia pure appartenente ad una qualifica funzionale di pari livello, ma con posizioni e profili professionali differenti (Consiglio di Stato 23 aprile 2004 n. 2396); ed in particolare la pretesa equiparazione tra puericultrici ed infermieri non può comunque valere per l’applicazione del citato articolo 49, il quale, nel disciplinare le varie indennità, individua con precisione le singole qualifiche, nominando espressamente le vigilatrici d’infanzia per le indennità che ad esse intende attribuire (T.A.R. Roma 4 giugno 2007 n. 5102).

Ritenuto, pertanto, il ricorso in epigrafe manifestamente infondato.

Considerato, infine, che le spese possono essere compensate, in ragione dell’oggetto e della natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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