T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 460 Competenza e giurisdizione titoli di studi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti impugnano il decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 27, con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha approvato la tabella di valutazione dei titoli da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006.

Tale decreto è impugnato "nella parte in cui prevede che è valutato in misura doppia il servizio prestato dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2006/2007 nelle scuole primarie pluriclassi dei comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonchè nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari, paragrafo B.3), lett. f) n. 5".

Riferiscono i ricorrenti di aver prestato servizio, dall’anno scolastico 2003/04, "presso scuole medie statali e scuole dell’infanzia ubicate in comuni di montagna della Provincia di Torino, (…) in alcuni casi svolgendo la loro attività in monosezioni (scuola dell’infanzia) o pluriclassi (scuola media)". Essi, inoltre, ricostruiscono brevemente l’evoluzione del quadro normativo di riferimento:

– con decretolegge n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, era stato previsto (paragrafo B.3, lett. h, della tabella allegata) che il servizio prestato nelle scuole "di ogni ordine e grado" situate nei comuni di montagna (o nelle isole minori o presso gli istituti penitenziari) attribuisse un punteggio in misura doppia;

– tale previsione è stata abrogata dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, a decorrere dal 1° settembre 2007, con esplicita salvezza della valutazione in misura doppia dei servizi resi anteriormente alla predetta data;

– la Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del paragrafo B.3, lett. h, della tabella allegata al decretolegge n. 97 del 2004 "nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse";

– il d.m. impugnato, al paragrafo B.3, lett. f, n. 5, ha bensì previsto la valutazione in misura doppia del servizio prestato nelle scuole pluriclassi dei comuni di montagna (nonché delle isole minori e degli istituti penitenziari), ma unicamente con riferimento alle scuole "primarie" (e non anche alle scuole di ogni ordine e grado), con esclusione, quindi, delle scuole dell’infanzia e delle scuole medie (ossia, proprio delle scuole in cui hanno prestato servizio i ricorrenti).

2. In diritto, i ricorrenti lamentano che l’atto impugnato, "facendo tabula rasa del doppio punteggio fin dall’anno scolastico 2003/2004", avrebbe determinato un "palese fraintendimento" della citata decisione della Corte costituzionale la quale aveva riconosciuto la "gravosità dell’insegnamento in pluriclasse per le scuole di ogni ordine e grado". Ne uscirebbe leso "il legittimo affidamento di poter fruire del doppio punteggio che indusse i ricorrenti a prestare anni di servizio in sedi disagiate, con maggiori oneri economici (spese di viaggio, riscaldamento, ecc.) e maggiori disagi personali".

Inoltre, sarebbe stata introdotta una discriminazione sotto più profili: in primo luogo, "gli insegnati che grazie al doppio punteggio hanno conseguito il ruolo dopo il 2004, non subiscono alcuna conseguenza in seguito alla rivisitazione della normativa sul "doppio punteggio di montagna’"; in secondo luogo, i dirigenti scolastici (in base al contratto collettivo del 2002) hanno "l’attribuzione di un punteggio per il servizio in "zone montanè (p. 8) a prescindere da qualsiasi altro elemento"; in terzo luogo, "gli insegnanti elementari di pluriclasse godono oggi di un beneficio per un’attività la cui complessità e disagio è pari a quella degli insegnanti di scuola dell’infanzia di monosezione o di scuola media pluriclasse che del doppio punteggio non fruiscono (più)".

Sotto altro profilo, sarebbe violato anche l’art. 1, comma 1, del decretolegge n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, posto che, "mentre fino al 2004 solo l’insegnamento in pluriclasse di scuola elementare di montagna ex l. 90/1957 permetteva di ottenere il doppio punteggio, oggi, dopo l’intervento legislativo del 2004 e la correzione della Corte Costituzionale, il beneficio è esteso all’insegnamento in pluriclasse di scuole di ogni ordine e grado".

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura eccepisce, preliminarmente, l’incompetenza di questo TAR, "dovendosi ritenere la cognizione del caso devoluta al TAR Lazio ai sensi dell’art. 13 comma III cpa": ciò, perché il decreto ministeriale impugnato è "provvedimento generale emanato da un’Amministrazione centrale dello Stato, avente efficacia su tutto il territorio nazionale".

Si eccepisce, inoltre, la carenza di interesse in capo ai ricorrenti Battaglia, Inerti e Leo, "non risultando tali nominativi tra gli aspiranti che hanno chiesto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Piemonte".

Ancora in via preliminare, si eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti A.G., A.R., B., B., F., I., M., M., M. e P., tutti "attualmente intestatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato", i quali pertanto "non trarrebbero alcun beneficio dall’eventuale esito ad essi favorevole del presente giudizio".

Nel merito, l’Avvocatura osserva che l’impugnata disposizione regolamentare si sarebbe attenuta alla pronuncia della Corte costituzionale n. 11 del 2007 e richiama, in proposito, alcuni precedenti resi dal Consiglio di Stato in sede cautelare.

4. Con memoria di replica depositata il 14 marzo 2011, i ricorrenti hanno chiarito le ragioni della propria contestazione, affermando che, "Se il doppio punteggio è concesso per altitudine e gravosità dell’attività lavorativa di insegnamento, non si vede davvero quale sarebbe la ratio della concessione del beneficio del doppio punteggio solo agli insegnanti elementari".

5. Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 la causa è passata in decisione.

6. Si devono, preliminarmente, scrutinare le eccezioni sollevate dall’Avvocatura.

6.1. L’eccezione di incompetenza, per come è stata formulata, è inammissibile.

Va premesso, sul punto, che, come statuito dal Consiglio di Stato, ad. plen., n. 1 del 2011, il nuovo regime della competenza territoriale e delle modalità di sua rilevazione (così come introdotto dagli artt. 13 ss. cod. proc. amm.) è applicabile unicamente per i processi instaurati dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo (16 settembre 2010). Per i processi instaurati anteriormente si verifica l’ultrattività del regime previgente, di cui all’art. 31 della legge n. 1034 del 1971, a norma del quale l’incompetenza per territorio non poteva essere rilevata d’ufficio e poteva essere oggetto solo di eccezione di parte mediante lo strumento del regolamento di competenza.

La presente causa è stata introdotta nel 2007, ossia nella vigenza dell’art. 31 della legge n. 1034 del 1971: l’eccezione di incompetenza formulata dall’Avvocatura dello Stato, pertanto, avrebbe dovuto essere sollevata mediante lo strumento del regolamento di competenza. Ne deriva che il Collegio, lungi dal poter rilevare d’ufficio un’eventuale situazione di incompetenza territoriale per l’odierno giudizio, non può nemmeno esaminare l’eccezione sollevata – in modo del tutto irrituale – dalla difesa erariale.

6.2. Va, invece, accolta l’eccezione con la quale l’Avvocatura ha evidenziato la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti D.B., G.I. ed E.L..

Afferma, infatti, la difesa erariale che costoro non risultano tra i nominativi degli aspiranti che hanno chiesto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Regione Piemonte: sul punto, gli interessati nulla hanno replicato, per cui, in applicazione dei principi generali in tema di istruttoria giurisdizionale (art. 64, commi 1 e 2, cod. proc. amm.), si deve dare per ammessa tale circostanza alla stregua di un fatto non contestato.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso limitatamente a tali soggetti, non essendo essi provvisti del necessario requisito della legittimazione ad agire.

6.3. E’, infine, da respingere l’ulteriore eccezione sollevata dalla difesa erariale, in merito alla presunta carenza di interesse sopravvenuta con riferimento alla posizione di taluni dei ricorrenti "i quali, essendo attualmente intestatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato, (…) non trarrebbero alcun beneficio dall’eventuale esito ad essi favorevole del presente giudizio".

Non spetta, invero, all’amministrazione resistente operare siffatto giudizio in ordine al permanere, o meno, di un interesse attuale e concreto in capo ai ricorrenti, solo per il fatto che costoro siano ormai titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non è provato, infatti, che l’attuale servizio da essi prestato possa dirsi realmente satisfattivo della loro pretesa ad essere inseriti in un posto superiore in graduatoria, ai fini di una nuova e futura assunzione: circostanza la cui valutazione, in assenza di indici univoci che la possano far ritenere integrata alla stregua dell’id quod plaerumque accidit, spetta unicamente al giudizio dell’interessato e non certo della sua controparte.

7. Nel merito, il ricorso è fondato.

Giova premettere che l’impugnato decreto, nella parte qui in contestazione, attribuisce per il servizio prestato dall’anno scolastico 2003/04 all’anno scolastico 2006/07 (ossia, nel rispetto dei limiti temporali indicati dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006), il doppio punteggio per l’insegnamento effettuato – tra l’altro – "nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90" (par. n. B.3, lett. f, n. 5, della tabella di valutazione dei titoli, allegata al medesimo decreto).

Così disponendo, tuttavia, esso si presenta disallineato rispetto alla norma di legge di cui dovrebbe fare applicazione, così come corretta dall’intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 2007. Si tratta del decretolegge n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, la cui tabella (al paragrafo B.3, lett. h) aveva previsto che fosse da riconoscere il doppio punteggio al servizio prestato nelle scuole "di ogni ordine e grado" situate nei Comuni di montagna. La sent. n. 11 del 2007 della Corte costituzionale, ritenendo non rilevante il mero dato orografico, ha precisato la portata della norma (con una pronuncia di incostituzionalità di tipo additivo) specificando che il doppio punteggio possa assistere il servizio prestato in scuole (pur sempre di "ogni ordine e grado") che siano – allo stesso tempo – di montagna e "pluriclasse".

Ne consegue che l’attribuzione del doppio punteggio – per il periodo in cui esso va riconosciuto – soggiace unicamente alle seguenti due condizioni: a) che il servizio sia stato prestato in un Comune di montagna; b) che esso sia stato espletato in una scuola "pluriclasse" (od anche, con specifico riferimento alle scuole dell’infanzia, nelle c.d. "monosezione", essendo identica la ratio della maggiore gravosità dell’insegnamento contemporaneo ad alunni di età diversa). Non costituisce, invece, condizione limitativa l’ordine o il grado della scuola in cui l’insegnamento è impartito: ai fini dell’attribuzione del doppio punteggio è indifferente che l’insegnamento sia stato prestato in scuole dell’infanzia, in scuole primarie o in scuole medie, essendo unicamente rilevante la riconosciuta gravosità del compito alla stregua degli altri due requisiti.

Non è pertanto legittima la limitazione ulteriormente introdotta dalla norma regolamentare impugnata, ossia quella del grado od ordine "primario" della scuola in cui il servizio è stato prestato: il doppio punteggio, come correttamente lamentato dai ricorrenti, deve essere riconosciuto, in base alla legge, alle "scuole di ogni ordine e grado", ivi comprese ovviamente anche quelle dell’infanzia e le scuole medie. Sul punto, va precisato che la giurisprudenza resa dal Consiglio di Stato in sede cautelare, citata dall’Avvocatura dello Stato (in specie, si veda l’ord. n. 4961 del 2007, della Sez. VI), non è conferente per l’odierna fattispecie, se solo si osserva che, in tali precedenti occasioni, il presupposto di fatto era ben diverso da quello attuale (si legge infatti, nella citata ordinanza, che in quel caso "il servizio controverso non è stato prestato dalla parte appellata in scuola pluriclasse", laddove tale presupposto è, per l’odierna causa, al contrario, del tutto pacifico).

La contestata norma regolamentare deve essere, pertanto, annullata nella parte in cui limita il riconoscimento del punteggio in misura doppia per il servizio di insegnamento prestato, dall’anno scolastico 2003/04 all’anno scolastico 2006/07, presso le sole scuole "primarie" pluriclassi dei Comuni di montagna, anziché presso le scuole "di ogni ordine e grado" pluriclasse dei Comuni di montagna.

8. Sono ravvisabili giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

a) lo dichiara inammissibile nei confronti dei sig.ri D.B., G.I. ed E.L.;

b) lo accoglie nei confronti dei restanti ricorrenti e, per l’effetto, annulla il punto B.3, lett. f, n. 5, della Tabella allegata al decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 27, nella parte e nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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