Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il difensore di V.A. ha presentato ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione, avverso il provvedimento 26.5.10 del Gip del tribunale di Napoli, con il quale è stata rigettata la richiesta di restituzione in termini, per proporre opposizione al decreto penale di condanna, emesso il 15.10.09.
Il ricorrente ha rilevato che, seppur correttamente esperita la procedura di notifica, mediante consegna dell’atto alla sorella convivente, non è stata realizzata l’effettiva conoscenza dell’atto medesimo, da parte dell’interessato, per l’esistenza di un documentato elemento di fatto (il suo stato di detenzione) che l’hanno impedita. Secondo un consolidato orientamento interpretativo della disciplina ex art. 175 c.p.p., comma 2, il giudice aveva il dovere di accogliere l’istanza di restituzione in termine.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto lo status di detenuto del V., anche in assenza di una apposita dichiarazione della persona convivente, è comunque ostativo al conseguimento della certezza che l’imputato abbia avuto conoscenza del decreto penale di condanna. Va anche rilevato che la prova che incombe al giudicante deve riguardare anche la rinuncia volontaria a comparire. Più in generale, per negare la restituzione nel termine, è necessaria la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge (conoscenza del provvedimento, rinuncia volontaria a comparire, rinuncia volontaria ad impugnare). Posto che la sussistenza di tali fattori non è ravvisabile nel caso in esame, nè che essa è stata valutata dal giudicante, deve ritenersi la nullità del provvedimento impugnato, con conseguente restituzione in termine del V. per proporre l’impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce il V. nel termine per impugnare il decreto penale di condanna.
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