Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
AGNA Alfredo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
Svolgimento del processo
A seguito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, con sentenza depositata in data 18 febbraio 2010, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., comma 3, il non luogo a provvedere perchè il fatto non costituisce reato, nei confronti di C.G., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere realizzato opere in assenza o comunque in difformità del permesso a costruire in un immobile, in particolare effettuando la chiusura del sottoscala con aumento della superficie utile coperta di circa mq 1,90 per un’altezza variabile da m. 1,35 a m. 2,60, fatto accertato in (OMISSIS).
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 606, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ( art. 129 c.p.c., e art. 459 c.p.p., comma 3). Mentre il proscioglimento ai sensi degli artt. 459 e 129 c.p.p., può essere deliberato solo qualora risulti evidente la prova positiva dell’innocenza, nel caso di specie il giudice avrebbe proceduto ad un esame critico degli elementi addotti dall’accusa.
2. Violazione dell’art. 606, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, e 31 e 32) e lett. e) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato. Il giudice ha sostenuto che "la "collocazione di una porta ad un vano già esistente nel sottoscala e delimitato dalle preesistenti pareti sugli altri tre lati" ha determinato un modesto ampliamento della superficie, e pertanto integra un mero illecito amministrativo. Invece, dai rilievi fotografici allegati agli atti emergeva con chiarezza la modifica del prospetto per l’apertura della porta con necessità del permesso a costruire. Nè corretto risulterebbe il richiamo alla disciplina della manutenzione straordinaria, in quanto ciò che è stato realizzato ha determinato un ampliamento della superficie, sebbene di modesta entità. Neppure si potrebbe parlare di variante al permesso a costruire originario, posto che esse sono state realizzate dai proprietari e devono essere di certo qualificati come interventi di nuova costruzione.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono fondati.
Innanzitutto è bene premettere che il giudice delle indagini preliminari richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., ossia quando risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e che non potranno essere acquisite prove di colpevolezza, e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria (in tal senso S.U. n. 18 del 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375 e, più recentemente, Sez. 5, n. 14981 del 21/4/2005, P.M. in proc. Beccatelli; Sez. 4, n. 4186 del 28/1/2008, P.G. in proc. Tricolore, Rv. 238431). Nel caso di specie, invece, il giudice ha affermato l’infondatezza dell’accusa mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta del decreto penale di condanna:
ha ritenuto che la collocazione della porta in un vano del sottoscala non rappresentasse un mutamento di destinazione di tale vano, ragionando sull’entità della superficie e le caratteristiche di altezza del vano così modificato ed esprimendo infine il proprio giudizio circa il fatto che dovesse escludersi ogni ampliamento abitativo dell’intervento realizzato. Ritiene questa Corte che tale valutazione per come effettuata violi il disposto di cui agli artt. 459 e 129 c.p.p., come puntualmente censurato nel ricorso del pubblico ministero, il quale va pertanto accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.
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