T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 27 del 15.11.2010 con cui il Comune di Pomezia, ai sensi degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, ha ordinato la rimozione delle opere ivi indicate e strumentali all’abusiva occupazione dell’area demaniale marittima avente dimensione pari a mq. 181,00;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto,

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta il difetto motivazionale dell’atto impugnato che non recherebbe l’indicazione dell’interesse pubblico necessario per il ripristino alla luce della risalenza nel tempo delle opere contestate;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame in quanto l’esercizio del potere di autotutela demaniale non richiede alcuna particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello "status quo ante", rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima, posto che l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi è inequivocabilmente configurato dall’art. 54 c. nav. come un atto dovuto (in questo senso TAR Campania Napoli n. 1212/09; TAR Calabria – Catanzaro n. 1150/05);

Ritenuta, poi, l’inaccoglibilità del secondo motivo con cui è stato dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90;

Considerato, infatti, che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento costituisce vizio di natura procedimentale e, pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, non comporta l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso;

Considerato, sotto tale ultimo profilo, che la prescrizione ripristinatoria risulta, nel merito, corretta alla luce dell’inesistenza di un titolo legittimante l’occupazione dell’area demaniale da parte del ricorrente;

Ritenuta, poi, infondata la terza censura con cui è stata dedotto il vizio di eccesso di potere per avere l’amministrazione errato nella determinazione dell’entità delle aree abusivamente occupate;

Considerato, infatti, che l’area oggetto di occupazione abusiva risulta correttamente calcolata in riferimento alle risultanze del S.I.D. (Sistema Informativo Demanio Marittimo) ed è coerente con le intimazioni a pagare emesse, nel corso degli anni, dall’Ufficio Registro Demanio e con le istanze di concessione proposte dallo stesso L. (in cui l’area figura come avente dimensione di mq. 190) che, per altro, non prospetta alcuno specifico elemento comprovante l’erroneità delle misurazioni effettuate dal Comune di Pomezia;

Ritenuto, infine, inaccoglibile il quarto motivo con cui è stata dedotta l’incompetenza del Comune ad assumere provvedimenti, quale quello impugnato, in materia di tutela del demanio marittimo;

Considerato, infatti, come in più occasioni ritenuto da questo Tribunale in fattispecie analoghe (TAR Lazio – Roma n. 3035/11; TAR Lazio – Roma n. 31953/10), che nella Regione Lazio le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, sono attribuiti ai Comuni;

Considerato che, poiché le concessioni demaniali marittime diverse da quelle indicate nell’art. 129, l. reg. Lazio 6 agosto 1999 n. 14 non sono state specificatamente riservate alla Regione, le stesse devono ritenersi essere state demandate ai Comuni e, pertanto, le funzioni amministrative relative al demanio marittimo (trasferite, insieme ad altri settori, in capo alle Regioni ed agli enti locali, per effetto dell’art. 105 commi 1 e 2, d. lgs. n. 112 del 1998 e successivamente attribuite ai comuni, ai sensi dell’art. 42, d. lgs. n. 96 del 1999), sono legittimamente esercitate dai Comuni della Regione Lazio a far tempo dalla data di pubblicazione del d.P.C.M. 22 dicembre 2000, relativo al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio di dette funzioni;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno degli enti costituiti, si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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