Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-05-2011, n. 18027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli confermava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che in data 23.2.2010 aveva dichiarato U.V. delinquente abituale ai sensi dell’art. 103 c.p. e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata, minima, di due anni.

2. Ricorre U.V. a mezzo del difensore, avvocato Antonio Abet, e chiede l’annullamento del provvedimento denunziando:

2.1. violazione della legge processuale perchè erroneamente il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di nullità del giudizio celebrato dinanzi al Magistrato di sorveglianza con la presenza di difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di fiducia impedito per concomitante impegno professionale; erroneamente, in particolare, i giudici di merito avevano affermato che le disposizioni in tema di legittimo impedimento del difensore non potevano trovare applicazione nel procedimento camerale dinnanzi alla magistratura di sorveglianza, nonostante fosse in questo richiesta la presenza necessaria del difensore;

2.2. violazione di legge sostanziale e difetti della motivazione, perchè i magistrati di sorveglianza avevano posto a base della decisione solo informazioni generiche che si riferivano a un’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa sino al 2000, dalla quale il ricorrente era stato assolto; precedenti penali remoti, risalenti al 2005; una condanna non definitiva del 2009 la cui valutazione ai fini del giudizio di pericolosità era impedito dal principio di non colpevolezza;

nessun elemento attuale e concreto dimostrava di contro la perdurante pericolosità del ricorrente, nè la valutazione di abitualità a delinquere poteva fondarsi soltanto sulle condanne, senza considerazione alcuna di aspetti diversi e ulteriori riconducibili ai parametri dell’art. 133 c.p..
Motivi della decisione

1. Le doglianze in rito – relative all’omesso rinvio del giudizio di primo grado (celebrato davanti al magistrato di sorveglianza) nonostante il prospettato impedimento, per altro impegno professionale, del difensore – sono infondate sulla base dei principi affermati da S.U., n. 31461 del 27/06/2006, Passamani.

Occupandosi nello specifico proprio della questione concernente l’applicabilità del disposto dell’art. 420-ter c.p.p. al procedimento di sorveglianza, le Sezioni Unite hanno affermato che, nonostante la presenza del difensore sia qui prevista come necessaria, il legittimo impedimento del difensore non può costituire causa di rinvio soccorrendo invece, in tale ipotesi, la regola dettata dall’art. 97 c.p.p., comma 4. E poichè non risultano argomenti diversi da quelli prospettati ed esaminati dalle Sezioni Unite, il Collegio non può che prestare ossequio a tale decisione.

2. Le ulteriori censure, sono in realtà afferenti al merito adeguatamente valutato e sono inammissibili.

Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato a fondamento della sua decisione: da un lato le numerose condanne per delitti gravi (tra l’altro concernenti tre rapine e tre distinte violazioni in materia di armi, l’ultima del 2007); dall’altro la pendenza di un procedimento per partecipazione ad associazione mafiosa sino al 2009;

le informative che evidenziavano l’assidua frequentazione con pregiudicati e la perdurante assenza di attività lavorativa lecita, segnalando il ricorrente come adepto al clan dei casalesi. Atteso il contesto, i precedenti penali sono stati dunque correttamente valorizzati ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale e dell’applicazione della misura di sicurezza.

Il ricorso, d’altronde, contesta soltanto, e genericamente, la gravità dei reati per i quali è intervenuta condanna e la esistenza di un quadro indiziario, in relazione all’ipotesi di associazione di stampo mafioso, grave e idoneo a fondare una prognosi di perdurante e qualificata pericolosità pur in pendenza del relativo giudizio. In particolare, l’affermazione difensiva che i precedenti erano tutti risalenti nel tempo e non significativi, e che le informative erano generiche e riferite a un’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa sino al 2000 per la quale era intervenuta assoluzione, si pone in non spiegato contrasto: da un lato con le diverse puntuali indicazioni del provvedimento impugnato circa la tipologia e le date dei reati per i quali v’era stata condanna definitiva; dall’altro, con l’affermata esistenza di ulteriori procedimenti per condotte di associazione di stampo mafioso perduranti sino al 2009 e l’attestata continua frequentazione di pregiudicati. Ignora quindi il ricorso l’elemento di indubbia e significativa valenza, anche alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p., costituito dalla riferita assenza di attività lavorativa lecita.

3. Conclusivamente il ricorso non può nel suo complesso che essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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