Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
udienza;
Svolgimento del processo
Il Sig. M. è comproprietario, unitamente a sua sorella, di un terreno ubicato in Roma, via delle Libellule n. 114, sul quale ha realizzato, in assenza di permesso di costruire, un manufatto in blocchetti di cemento di 63 mq circa, integrante un appartamento composto da due camere da letto, un bagno ed un saloncino con cucina.
Tali opere sono state sanzionate, mediante ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, imposto con la determinazione dirigenziale 15.2.2006, n. 321, impugnata in questa sede per i seguenti motivi di doglianza: violazione e falsa applicazione delle norme contenute nella legge 24.11.2003, n. 326, nonché delle successive norme, tra cui il D.L. 12.7.2004, n. 168 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione di legge.
L’Amministrazione, nel comminare la sanzione qui censurata, non avrebbe tenuto conto che per l’opera contestata, che sarebbe sicuramente condonabile, il ricorrente ha avanzato una domanda di condono edilizio, di cui ha allegato copia, corredata dell’attestazione del versamento degli oneri concessori e dell’oblazione, comprensiva della maggiorazione regionale.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio.
Con ordinanza 26.6.2006, n. 3689, è stata accolta la domanda incidentale, avanzata in via incidentale.
Il ricorrente ha depositato una memoria ed il Comune resistente ha prodotto documentazione ed una memoria, in vista della pubblica udienza del 31.3.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione
1 – Con il presente gravame si censura il provvedimento del Comune di Roma, i cui estremi sono riportati in epigrafe, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
2 – Dalla documentazione in atti si desume che detto fabbricato coincide perfettamente con l’oggetto della domanda di condono edilizio, presentata dal ricorrente in data 2.8.2004, per la quale lo stesso ha provveduto a versare per intero il quantum dovuto a titolo di oneri concessori e di oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale.
3 – Ne deriva che, come correttamente dedotto dal ricorrente, il quale ha denunciato la violazione della legge 24.11.2003, n. 326, di conversione del D.L. 30.9.2003, n. 269, detto provvedimento è viziato e deve essere annullato.
Infatti, l’art. 32 del menzionato decretolegge, al comma 25, prevede espressamente l’applicabilità, per le opere ultimate entro il 31.3.2003, dei Capi IV e V della L. 28.2.1985, n. 47.
Orbene, ai sensi dell’art. 38 della legge menzionata in ultimo, che è collocato nel Capo IV, la presentazione della domanda di condono edilizio sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative, impedendo, perciò, l’irrogazione di tali sanzioni per il relativo abuso.
3.1 – Pertanto il ricorso è fondato e va accolto, sussistendo l’obbligo, per l’Amministrazione civica, di pronunciarsi previamente sulla domanda di condono, e ne consegue l’annullamento del predetto provvedimento, oggetto del medesimo.
4 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno quantificati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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