Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 09-05-2011, n. 17857 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il gip del medesimo tribunale, a seguito di udienza camerale ex art. 409 c.p.p., comma 2, ordinava l’imputazione coatta nei confronti di M.A. per il reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. n. 638 del 1983. Il GIP ha disposto l’imputazione coatta sul presupposto che la nota con l’invito al pagamento era stata inviata dall’Inps presso la sede legale della ditta e che nonostante la regolarità della notifica, la titolare non aveva versato quanto dovuto. Il PM sostiene nel ricorso che l’ordinanza del gip rivesta carattere di provvedimento abnorme rispetto al sistema processuale vigente.

E ciò in quanto la notifica all’indagato non sarebbe stata regolare poichè la mera comunicazione alla sede legale dell’impresa dell’accertamento della violazione, senza l’ulteriore prova che la ricezione era avvenuta nelle mani di chi poteva validamente ricevere l’atto, avrebbe reso invalida la notifica e, di conseguenza, improcedibile l’azione penale. Nè – si aggiunge – il gip avrebbe esercitato il potere di integrazione probatoria finalizzata all’accertamento dell’effettiva sussistenza della regolarità della notifica ed, in ogni caso, quest’ultima non avrebbe potuto essere nemmeno validamente surrogata dal decreto di citazione.

Il ricorso è infondato.

In premessa si deve rilevare che, come osservato anche dal procuratore generale della corte, è corretta l’affermazione del gip secondo la quale la notifica dell’avviso in questione non deve avvenire nelle forme penali.

In relazione alla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione alla quale il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, collega la decorrenza del termine di tre mesi per l’adempimento che rende l’omissione penalmente non punibile, questa Corte ha più volte evidenziato infatti che si tratta della notificazione di un atto amministrativo da parte di una autorità amministrativa, sicchè deve ritenersi che la disposizione, laddove parla genericamente di "notifica", non si riferisca alla notificazione degli atti giudiziali, regolata dai codici di procedura e compiuta da un ufficiale giudiziario, bensì alla notifica degli atti amministrativi che ben può essere posta in essere anche con forme diverse che tuttavia assicurino la prova dell’effettiva avvenuta consegna dell’atto al destinatario (ex plurimis Sez. F n. 44542 del 05/08/2008 Rv. 242294).

Ciò posto si appalesa per un verso errato sostenere – come fa il ricorrente – che debbano trovare applicazione nella specie le regole vigenti in materia di notifiche di atti penalmente rilevanti, e dall’altro si rivela assolutamente generico il rilievo secondo cui non vi sia prova nella specie che la ricezione della comunicazione sia avvenuta nelle mani di chi validamente poteva ricevere l’atto.

Tale conclusione rende superfluo affrontare l’esame dell’altra questione dedotta dal ricorrente, comunque anch’essa infondata.

Al riguardo occorre ricordare che, come già chiarito dalle sezioni unite della corte, solo rispetto ad un provvedimento avulso dal sistema e che determina la stasi del procedimento, è rinvenibile l’abnormità dell’atto processuale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Rv. 243590).

Nell’occasione si è peraltro chiarito che l’abnormità funzionale è riscontrabile solo nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e che la stessa va limitata dunque all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Ora avuto riguardo al caso di specie, non solo si deve comunque escludere la stasi del processo ma si deve ritenere che nessuna nullità sia ricollegabile all’azione del PM. L’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è, infatti, nel senso opposto a quello indicato dal ricorrente.

Si sostiene in questa sede, infatti, che ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, ove non risulti certa la contestazione o la notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, sicchè, qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l’imputato può chiedere al giudice un differimento dello stesso al fine di provvedere all’adempimento (Sez. 3, n. 4723 del 12/12/2007 Rv. 238795).
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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