Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
S.A., a mezzo del suo difensore, ricorre ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza 9 giugno 2010 n. 2350/2010, pronunciata dalla 2^ sezione penale di questa Corte, con principale richiesta di declaratoria di estinzione, per prescrizione, del reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna, reato contestato al S. nella prima parte del capo d’imputazione, e contrassegnato dalla lettera B).
1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Per un esatto inquadramento dei termini del ricorso e della fondatezza dell’errore dedotto, occorre ricostruire le fasi di formazione della pronuncia di condanna, quali indicate dal ricorrente e risultanti agli atti, considerato quanto segue:
a) il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 Maggio 2007 (depositata il giorno 11 luglio 2007) ha prosciolto S.A. dall’accusa di tentata estorsione, contestata nella seconda parte del capo B) della rubrica (nonchè da tutte le altre accuse mosse con gli ulteriori capi d’imputazione), mentre ha affermato la colpevolezza dell’imputato in ordine al rimanente delitto di cui all’art. 629 c.p., contestato nella prima parte del medesimo capo B);
b) in motivazione il Tribunale ha chiarito che la condotta tipica si sarebbe perfezionata allorquando S.A. "otteneva dal F.S. la consegna di 56 pagherò cambiari … mediante minacce efficaci e convincenti dirette alla sua persona ed all’attività" (cfr. pag. 23 della sentenza di primo grado);
c) per tale decisione "il momento consumativo dell’estorsione in danno del F." è quindi identificabile nel momento "in cui questi accettò di firmare le cambiali" (cfr. pag. 23 della sentenza di primo grado); che furono sottoscritte appunto "il 30 giugno 1996" (cfr. pag. 22 della sentenza di primo grado);
d) nel dispositivo di tale pronuncia si precisava che l’affermazione della responsabilità dell’imputato concerneva il "solo reato di cui all’art. 629 c.p. contestato al capo B) mentre l’imputato era assolto "dai reati di cui ai capi A) e B) residua parte perchè il fatto non sussiste";
e) la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 Febbraio 2009 (depositata il 24 Febbraio 2009: ali. 2) ha confermato la sentenza gravata, richiamando nella parte motiva la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal Tribunale di Napoli;
f) proposto ricorso per cassazione, tra gli altri motivi dedotti, era eccepita l’intervenuta estinzione del reato, sia pure previa riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (cfr. terzo motivo del gravame: all. 3);
g) la prescrizione dell’unico reato per il quale era intervenuta la condanna era stata altresì eccepita dal difensore nella discussione orale resa alla pubblica udienza del 9.6.2010;
h) la Corte di cassazione, con sentenza pronunciata in data 9 Giugno 2010 ha accolto l’impugnazione limitatamente al capo con cui era stata disposta la confisca dei titoli di credito sequestrati all’imputato, rigettando nel resto il ricorso, così confermando irrevocabilmente la sentenza della Corte di Appello, che, a sua volta, aveva ribadito l’affermazione della responsabilità dell’imputato per l’episodio di estorsione consumata di cui alla prima parte del capo B) della rubrica, nei termini decisi dal Tribunale di Napoli;
i) la pronuncia della Corte di legittimità ha rigettato nel resto il ricorso con la conseguente irrevocabilità della statuizione di condanna alla data dello stesso 9 Giugno 2010;
l) l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, aveva già formato oggetto di apposito motivo di appello, mentre non fu possibile eccepire l’estinzione del delitto di estorsione tra i motivi di ricorso per cassazione, giacchè il termine di prescrizione per tale reato ebbe a decorrrere solo alcuni mesi dopo la presentazione dell’impugnazione avanti a questa Corte.
In conclusione – per il ricorrente – l’errata percezione della data di consumazione dell’unico reato per cui vi era stata condanna ha indotto la Corte di legittimità ad omettere la declaratoria d’intervenuta estinzione ex art. 609 c.p.p., comma 2 – art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p..
Invero, qualora in sede di decisione del citato ricorso per cassazione (Ud. del 9. giugno 2010) la 2^ sezione di Codesta Suprema Corte non avesse confuso la data del 21 marzo 1997, in cui sarebbe avvenuto il tentativo di estorsione per il quale il S. era stato assolto, con quella del 30 giugno 1996. in cui si sarebbe consumata l’estorsione per la quale era intervenuta sentenza di condanna, avrebbe avuto l’obbligo di dichiarare, ex art. 609 c.p.p., comma 2 e art. 129 c.p.p., l’intervenuta estinzione del reato di cui all’art. 629 c.p. per prescrizione, essendo decorso il relativo termine sin dal 20 Maggio 2010.
Infatti – prosegue ancora il ricorrente – il termine necessario affinchè si prescriva il delitto di estorsione commesso da imputato incensurato (come S.A.), tenuto conto degli atti interruttivi, è di anni 12 e mesi 6, cui devono sommarsi anni i mesi 4 e giorni 20 di sospensione del corso della prescrizione; il periodo di sospensione nel corso del giudizio di primo grado risulta peraltro accertato irrevocabilmente con la sentenza del Tribunale di Napoli, nella misura di: "anni 1. mesi 2 e gg. 5 per sospensione del dibattimento per impedimento del difensore" (pag. 26 della sentenza di primo grado); a tale periodo va aggiunto l’unico differimento disposto in grado di appello (dal 3.12.2008 al 17.2.2009), della durata di mesi due e giorni 15.
Il motivo è fondato non essendosi realizzato nella specie alcun errore valutativo o di giudizio, ma una semplice svista od errore di percezione, sulla cronologia degli eventi penalmente rilevanti, suscettibile di emenda mediante l’utile proposizione del ricorso straordinario, previsto dall’art. 625 bis c.p.p..
Invero, l’unico reato per il quale il S. è stato condannato risulta estinto per prescrizione alla data del 20 Maggio 2010, cioè ben prima del 9 giugno 2010, data in cui è intervenuta la decisione di rigetto della 2^ sezione, in quanto la Corte di legittimità ha scambiato la data di consumazione dell’unico reato, per il quale è stata affermata la responsabilità del S. (estorsione consumata), commesso il (OMISSIS) (quale descritto nella prima parte del capo sub B d’imputazione), con quella del 21 marzo 1997 (indicata in calce all’unitario capo sub B d’imputazione), in cui sarebbe avvenuto un successivo tentativo di estorsione, per il quale l’odierno ricorrente è stato invece assolto sin dal primo grado di giudizio.
Nella sentenza di condanna, pronunciata in prime cure e confermata nei successivi due gradi di giudizio, risulta chiaramente e precisamente indicata (a pag. 22) la data di consumazione dell’unico reato per il quale era stata affermata la responsabilità dell’imputato e cioè: "il 30 giugno 1996".
La gravata sentenza della 2^ sezione penale di questa Corte va quindi revocata limitatamente alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 629 c.p.; e per l’effetto va annullata senza rinvio sul corrispondente capo la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 febbraio 2009.
P.Q.M.
Revoca la sentenza 24353/10 della 2^ sezione penale di questa Corte, limitatamente alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 629 c.p.; e per l’effetto annulla senza rinvio sul capo la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 febbraio 2009.
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