Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
sioni del PG Dr. Riello Luigi, intese all’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sull’appello proposto nell’interesse di T.G. avverso l’ordinanza in data 3-12-2010 del Tribunale di Siracusa, con cui veniva accolta l’istanza di rinvio dei difensori degli imputati per impossibilità a comparire all’udienza, per legittimo impedimento,con rinvio dell’udienza dibattimentale ad altra data e sospensione contestuale dei termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare,il Tribunale di Catania, adito ex art. 310 c.p.p., con ordinanza in data 9-02-2011, rigettava l’impugnazione, posto che, a fronte della richiesta difensiva di altro co-imputato, ne l’appellante, ne il difensore di ufficio avevano manifestato opposizione al rinvio, di guisa che legittima era la decisione di estendere anche al predetto imputato gli effetti della sospensione anche dei termini di custodia cautelare,in corretta applicazione dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a).
Avverso tale decisione il T. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a mezzo del proprio difensore ed a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b): inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 304 c.p.p., posto che si era disposto il rinvio senza interpellare l’imputato ricorrente, di guisa che era gratuita l’assertiva che, a fronte della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di altro coimputato, non risultasse proposta formale opposizione da parte del ricorrente, con conseguente illegittimità della disposta sospensione dei termini anche di custodia cautelare.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero,come esattamente ha rilevato il Tribunale catanese nell’ordinanza impugnata va,nella specie, richiamato il principio di diritto applicabile all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a).
Giova, in proposito ribadire che in caso di procedimento nei confronti di più imputati, l’impedimento di alcuni di essi o dei loro difensori a comparire e la conseguente richiesta di rinvio comporta l’applicazione dell’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a) anche nei confronti di tutti quei restanti coimputati che, con la loro manifestata "non opposizione" al rinvio medesimo, ne abbiano accettato l’eventuale accoglimento. Ed invero, solo la manifestazione di opposizione al rinvio per quel che concerne il proprio assistito, anche a costo di eventuale stralcio del procedimento a suo carico, impedisce l’applicabilità della sospensione dei termini segnatamente riferiti a quelli di carcerazione preventiva per il relativo imputato,al quale conseguentemente i diversa eventuale decisione del giudice di non procedere allo stralcio per ragioni processuali non potrà essere addebitata come causa di sospensione di detto termine.
A tale principio di diritto, già da tempo ribadito da questa Corte di legittimità (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 1, 27-7-99 n. 4871, Caterino), si è correttamente uniformata la decisione impugnata, non senza trascurare l’inequivoco tenore dell’ordinanza del Tribunale di Siracusa da cui traspare, in termini di evidenza incontestabile,non solo nessuna opposizione nemmeno indiretta all’istanza di rinvio, ma addirittura il fatto che il difensore di ufficio degli imputati (e quindi anche dell’attuale ricorrente) aveva insistito nell’istanza di rinvio anzidetta.
Di qui la palese Infondatezza della doglianza difensiva di cui al ricorso in esame e la conseguente declaratoria di inammissibulità dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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