Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Dott. Salvi Giovanni intese al rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sull’appello proposto nell’interesse di C.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 23-11-2010 reiettiva della richiesta di declaratoria di estinzione della misura cautelare ex art. 300 c.p.p., comma 4, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza 23-12-2010, rigettava tale -impugnazione, ritenendo che per il provvedimento di cumulo del PM di Roma a decorrere dal 22-11-06 e fino al 24-6-2010 da tale ultima data decorresse la durata della pena di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Napoli emessa in data 29-6-2010 per reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in continuazione con la sentenza del GIP presso il Tribunale di Roma del 2-4-08, irrevocabile il 17-7-08. Ad avviso del decidente Tribunale del riesame di Napoli, infatti, fermo restando che il richiamo difensivo alla sentenza delle S.U. di questa Corte del 26-02-97 n. 1, Mammoliti era errato, non tenendo conto del disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 5, era a far data 24-6-2010 che doveva intendersi la data di inizio di decorrenza della custodia cautelare in relazione al provvedimento del GIP di Napoli del 28-9-06 notificato il 22-11-06.
Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo del suo difensore, la nullità della ordinanza de qua per violazione dell’art. 125, comma 2 in relazione agli artt. 310, 297, 298 e 200 c.p.p., non essendo corretta la ritenuta applicabilità dell’art. 297 c.p.p., comma 5 alla fattispecie in esame, dovendo si piuttosto richiamare il disposto dell’art. 298 c.p.p. regolatrice dell’ipotesi di sopravvenienza di un titolo esecutivo nei confronti di soggetto, come il ricorrente, sottoposto a misura cautelare per altro reato.
Ad evidente comprova dell’inesatta osservanza dell’art. 300 c.p.p., comma 4 operata dal Tribunale del riesame napoletano era da segnalare il fatto che il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare dal 22-11-06 a tutto oggi senza soluzione di continuità, riportando poi una condanna ad anni quattro di reclusione di gran lunga inferiore al periodo di sottoposizione alla misura custodiale, con conseguente applicabilità dell’art. 300 c.p.p.p, comma 4, doversosamente operabile ope legis.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, la pur suggestiva lettura della normativa de qua offerta dalla difesa del ricorrente, trova corretta e motivata smentita dalle osservazioni svolte nell1impugnata ordinanza, con essenziale, quanto efficace, richiamo ai termini di operatività del combinato disposto dell’art. 300 c.p.p., comma 4 in relazione a quello di cui all’art. 297 c.p.p., comma 5.
Ed è proprio in forza di tale ultima normativa che utilmente e richiamato il provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Roma con decorrenza dal 22-11-06 al 24-6-2010, sicchè e da tale data che va fissato lo inizio di decorrenza della custodia cautelare in relazione al provvedimento del GIP di Napoli del 28-9-06 notificato il 22-11-06. Di qui l’infondatezza della prospettala ione difensiva in relazione alla inequivoca portata dell’art. 297 c.p.p., comma 5 come motivatamente sottolineate nel provvedimento impugnato (cfr. fol.2).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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