Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
a del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 20/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Prato, in data 25/05/09, appellata, fra gli altri, da S.H., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva che la sentenza impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato. La sentenza si fondava esclusivamente sulle rese da testi non attendibili; dichiarazioni più volte ritrattate e comunque non suffragate da riscontri obiettivi univoci. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 02/03/2011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico, preciso e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che S.H. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva dato incarico ad altro coimputato, ossia E.G., di trasportare 7 Kg di hashish; sostanza ritrovata dai CC il 29/05/08 nel furgone condotto dal citato E.G..
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come contestato in atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
Ad abundantiam si rileva che la Corte Territoriale – in relazione alle dichiarazioni rese dal coimputato E.G. – ha accertato l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni medesime, mediante valutazioni immuni da errori di diritto e conformi ai parametri di cui all’art. 192 c.p.p..
In particolare ha evidenziato che le originarie dichiarazioni accusatorie rivolte da E.G. nei confronti di S.H. – nonostante le sue successive ritrattazioni, che sono risultate generiche e non plausibili – sono del tutto attendibili, poichè precise, circostanziate e suffragate da idonei riscontri obiettivi, quali il sopraggiungere di S.H. al casolare pochi minuti dopo l’arrivo di E.G. alla guida del furgone, dove erano custoditi 7 Kg di hashish, ritrovati e sequestrati dai CC. Al riguardo va, peraltro, ribadito che la ritrattazione non costituisce, di per sè solo, elemento idoneo ad escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, qualora risulti la manifesta genericità e l’assoluta inattendibilità delle controdichiarazioni, come nella fattispecie de qua (Giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto de quo: Cass. Sez. 6 Sent. n. 7627 del 30/07/96, rv 206583; Cass. Sez. 6 Sent. n. 6422 dell’01/06/94, rv 197852; Cass. Sez. 6 Sent. n. 7627 del 30/07/96, rv 206587; Cass. Sez. 6 Sent. n. 15413 del 02711/90, rv 184679).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da S.H. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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