Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 02/03/010, confermava la sentenza del Tribunale di Bari, in data 07/08/09, appellata da A.I., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato;
2. che nella fattispecie in esame andavano concesse le attenuanti generiche nonchè quella del fatto di lieve entità, con conseguente riduzione della pena inflitta; pena eccessiva e non proporzionata all’entità dei fatti medesimi.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 02/03/2011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda, – ha congruamente in ordine ai punti fondamentali della decisione; tenuto conto peraltro che nella discussione inerente al giudizio di 2^ grado, l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla sussistenza del fatto ed alla sua responsabilità.
In particolare i giudici del merito hanno indicato con precisione le ragioni ostative alla applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità ed ossia: a) il dato ponderale, ossia Kg 1 circa lordi di cocaina, da cui erano ricavabili n. 600 dosi medie; b) la negativa personalità dell’imputato che traeva dalla sua illecita attività di corriere di stupefacenti i propri mezzi di sostentamento.
Parimenti hanno evidenziato le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti genetiche ed alla riduzione della pena ed ossia la gravità dei fatti, la pericolosità sociale di A.I. desumibile anche dalla condotta in esame.
Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; art. 62 bis c.p.; art. 133 c.p..
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche, perchè prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate poichè inerenti non ad errori di diritto e/o vizi di motivazione, bensì a valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da A.I. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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