Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18156 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.S.P., M.L., Al.

M. e Ma.Cr. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedevano la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto il riconoscimento di un’indennità. La Corte d’appello, con decreto depositato il 20 ottobre 2008, liquidava la somma di Euro 4.700,00 a ciascuna delle ricorrenti, oltre interessi legali dalla data del decreto e spese. La sola D.S.P. ha proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato il 3 dicembre 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando un unico motivo. La parte intimata non ha proposto controricorso.

La Corte delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla data del decreto e non dalla domanda, come dovevano esserlo stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Il ricorso va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta e tale cassazione comporta anche la caducazione della statuizione sulle spese per un quarto. Sussistono le condizioni per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disponendosi che gl’interessi legali decorrano, quanto alla parte ricorrente, dalla domanda e le spese del giudizio di merito siano liquidate come in dispositivo. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio e liquidate come in dispositivo, compensandosene metà sussistendone giusti motivi. Tutte le spese vanno distratte in favore dell’avv. Angelo Giuliani.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato limitatamente alla decorrenza degli interessi per quanto riguarda la ricorrente D. S.P., nonchè ad un quarto delle spese di causa e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di D.S.P., dalla data della domanda giudiziale, degl’interessi legali sulla somma liquidata dalla Corte d’appello di Euro 4.700,00. La condanna altresì, con distrazione in favore dell’avv. Giuliani Angelo, alle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 450,00 per onorari, 378,00 per diritti e 50,00 per spese vive nonchè, compensandosene metà, a metà delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura così già ridotta in Euro 200,00 di cui Euro 30,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *