T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-05-2011, n. 4092 Fondi e casse di previdenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso collettivo notificato il 21 febbraio 2000 e depositato il 29 successivo i nominati in epigrafe, x dipendenti della Camera di Commercio, industria e artigianato di Roma, hanno impugnato il diniego dell’ente di corrispondere maggiori interessi, rispetto a quelli legali corrisposti, sulle somme versate nei Fondi di previdenza a capitalizzazione.

Deducono che i Fondi sono costituiti dagli apporti contributivi del personale e sono amministrati dall’Ente di appartenenza che deve utilizzarli per forme d’investimento le più redditizie, con conseguente diritto dei contribuenti ai maggiori frutti; censurano la violazione del giudicato formatosi su altre analoghe vertenze; assumono l’obbligo di estensione del giudicato nonostante il divieto di cui agli artt. 22 comma 34 della legge n. 724/94 e 1 comma 45 della legge n. 549/95, stante il diritto soggettivo direttamente nascente in capo ai ricorrenti dalle norme che disciplinano la fattispecie.

Si sono costituiti in giudizio la Camera di Commercio ed il Ministero intimati.

Dopo decreto di perenzione ed accoglimento dell’opposizione (Ord.za n. 1661/2010) la causa è stata riscritta a ruolo per la pubblica udienza del 21 aprile 2011.

Con memoria la Camera di commercio ha rilevato come l’originario orientamento del Consiglio di Stato favorevole alla tesi dei ricorrenti, sia stato successivamente superato da più recenti sentenze, che affermano il diritto dei contribuenti al Fondo alla corresponsione dei soli interessi legali, richiamando tra l’altro l’art. 76 del regolamento delle Camere di commercio approvato con decreto interministeriale del 12 luglio 1982 nonché gli artt.79. 81, 82 e 83 del regolamento approvato con DM del 16 marzo 1970, l’art. 84 del Regolamento 2 marzo 1981: in base alla normativa l’oculata gestione dei fondi è finalizzata a rendere possibile il conseguimento delle finalità previdenziali del sistema, talché ai ricorrenti spetterebbero solo gli interessi legali.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Invero la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr sez. VI: 7.3.2007 n. 1060 e 18.8.2009 n. 4948) ha affermato che "relativamente ai fondi di previdenza e capitalizzazione delle Camere di commercio, sussiste l’obbligo dell’ente di pagare in ogni caso ai propri dipendenti gli interessi legali sulle somme accantonate, anche nell’ipotesi in cui gli investimenti, con tali somme effettuati, non siano andati a buon fine. Se dunque, da una parte, i dipendenti interessati hanno in ogni caso diritto a percepire gli interessi, appare dall’altra evidente che i medesimi non possono pretendere somme ulteriori, che ove maturate non possono che fornire copertura al rischio degli investimenti ancora da effettuare, come si evince da una corretta lettura dell’art. 82 comma 4, del regolamento emanato con d.m. 2 marzo 1981 e dell’art. 1, l. 7 febbraio 1951 n. 72. Quanto sopra, sotto il profilo del carattere vincolato dei fondi, di cui l’ente può disporre fino alla cessazione dal servizio di ciascun dipendente, nonché in relazione alla maggiorazione annuale dei fondi individuali a capitalizzazione, da intendere fissata in misura pari e non superiore a quella degli interessi legali maturati" (Cons di St. VI 4948/2009).

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale chiaro orientamento che specifica anche le ragioni di natura latamente previdenziali che giustificano la corresponsione di interessi non superiori al tasso legale.

Considerata la fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali, sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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