Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Dott. GALATI Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 15/4/10 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, decidendo sulle istanze di A.A., dichiarava inammissibile quella di detenzione domiciliare (art. 47 ter o.p.) e rigettava quella di differimento di esecuzione della pena, motivate entrambe da grave infermità ( art. 147 c.p.).
Quanto alla prima il beneficio era escluso dal reato in espiazione (rapina aggravata), quanto alla seconda il Tribunale, pur dando atto delle patologie dell’ A. (sindrome di WPW, cardiopatia ischemica, BPCO, pregresso episodio di TVP arto superiore sinistro in ex tossicodipendente, epatite cronica HBV relata, episodio depressivo con sindrome ansiosa), rilevava come lo stesso fosse sottoposto a puntuali controlli, con conseguente compatibilità dello stato di salute col regime carcerario, pur necessitando il detenuto di interventi e di costanti accertamenti sanitari presso centri specializzati anche esterni al carcere.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge, in quanto la misura richiesta della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute presupponeva limiti di pena da espiare (anche in caso di recidiva) ampiamente rispettati nel caso dell’ A. e non prevedeva invece reati ostativi (in ogni caso la rapina aggravata era ostativa solo se vi fossero elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata: art. 4 bis, comma 1 ter, op); 2) vizio di motivazione per non essere stato valutato l’aggravamento che si evince dalla terminologia usata in due successive relazioni, del 7 e del 14/4/10, e per essere stata omessa ogni valutazione in ordine alla perizia medico-legale disposta dalla CdA di Roma nel novembre 2009. Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG, condividendo le motivazioni dell’ordinanza impugnata, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il giudice di merito, sia pure senza approfondire la condizione che, per reati come la rapina aggravata (art. 4 bis o.p.), lega l’ammissibilità della detenzione domiciliare all’inesistenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ha deciso la domanda con motivazione logica e corretta sulla base di ragioni di merito (valevoli sia per il differimento dell’esecuzione della pena che per la detenzione domiciliare) incensurabili in questa sede di legittimità.
In particolare il giudice, dando atto delle patologie di cui l’ A. risultava affetto, rilevava come le stesse fossero puntualmente controllate ed il paziente efficacemente seguito (ricordati, in particolare, due ripetuti ricoveri in un ospedale romano a seguito di due episodi di dolore toracico verificatisi nel luglio e settembre 2009). Ne traeva un conseguente giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del soggetto con il regime carcerario, integrato alla bisogna (e quindi non costantemente) con supporti sanitari anche esterni al carcere.
Al rigetto del ricorso segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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