Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-05-2011, n. 2840 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale appellante, Società V., per l’annullamento degli atti relativi alla procedura di affidamento del servizio di cure domiciliari di elevata intensità, bandita dall’Azienda Sanitaria Locale Roma H, aggiudicato alla società L. C. Srl.

In particolare, il TAR ha:

a) respinto le censure contro il provvedimento di esclusione della ricorrente V. dalla procedura selettiva;

b) respinto le censure articolate dalla ricorrente nei riguardi degli ulteriori atti della procedura, riguardanti l’asserita commistione tra i requisiti soggettivi di ammissione dei concorrenti e i criteri oggettivi di valutazione delle offerte.

Secondo la sentenza di primo grado, l’accertata infondatezza delle censure contro il provvedimento di esclusione non priva il ricorrente dell’interesse strumentale a contestare l’intera legittimità della gara, in vista della sua possibile riedizione.

L’appellante principale non impugna la pronuncia di rigetto riguardante la propria esclusione dalla procedura: sul punto, pertanto, si è formato il giudicato.

La società appellante, invece, contesta il solo rigetto dei motivi di gravame diretti all’annullamento integrale della gara.

L’appellante incidentale sostiene, peraltro, che il TAR, una volta accertata la legittimità dell’esclusione di V. dalla gara, non avrebbe potuto esaminare, nel merito, le ulteriori censure proposte dalla parte ricorrente.

L’appello incidentale, il cui esame assume carattere logicamente pregiudiziale, è fondato.

La Sezione deve applicare, nella presente fattispecie, i principi espressi dalla recente decisione dell’Adunanza Plenaria del 7 aprile 2011 n. 4.

Infatti, la parte appellante, correttamente esclusa dal procedimento selettivo, con atto ormai diventato inoppugnabile, è priva di un idoneo titolo di legittimazione alla contestazione della procedura di gara in oggetto.

Ne consegue, pertanto, l’improcedibilità dell’appello principale e la declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado, nella parte diretta a contestare la legittimità dell’intera procedura di gara.

Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello incidentale e dichiara improcedibile l’appello principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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