Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 10-05-2011, n. 18303 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza emessa il 12 marzo 2010 la Corte di appello di Ancona confermava nei confronti di C.T. la condanna pronunciata il 30 settembre 2009 dal GUP del Tribunale di Fermo che, in esito a giudizio abbreviato, affermatane la penale responsabilità in relazione al reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, commesso in (OMISSIS), aveva inflitto al predetto la pena di venti giorni di arresto.

La corte territoriale riteneva che la sussistenza del reato fosse dimostrata dalla circostanza che Carabinieri di San Benedetto del Tronto il (OMISSIS), come risultante dalla comunicazione della notizia di reato, avevano fermato ed identificato l’imputato mentre si trovava in (OMISSIS) in violazione del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno che il 18 agosto 2004 ne aveva imposto il rimpatrio da quel comune con divieto di farvi ritorno per il periodo di anni due.

2.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Silvi Venieri, difensore di C.T., assumendo a motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 2.

Espone che nell’imputazione era contestato al C. di avere omesso di osservare la prescrizione del foglio di via obbligatorio/disposto in data 25 agosto 2004 dal Questore di Ascoli Piceno, con il quale si inibiva al prevenuto di far ritorno nel comune di Grottammare per il periodo di anni due. Evidenzia come negli atti costituenti il compendio documentale, acquisito dal fascicolo del PM per la celebrazione del giudizio abbreviato, non vi era traccia del provvedimento 25 agosto 2004 richiamato in imputazione ed era, invece, contenuto l’ordine del Questore di Ascoli Piceno che il 18 agosto 2004 aveva imposto il rimpatrio dal comune di San Benedetto del Tronto, con prescrizione di non farvi ritorno per il periodo di anni due. Su tale circostanza con l’atto di appello, in punto di omesso riscontro probatorio, il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado.

I giudici di appello, con argomentazione viziata da evidente errore con conseguente travisamento della prova, spiegavano che i verbalizzanti avevano correttamente indicato il provvedimento del Questore in data 18 agosto 2004, per cui l’errata indicazione contenuta nel capo di imputazione con riferimento ad altro provvedimento dello stesso Questore non incideva sull’elemento oggettivo del reato.

1.3.- Il Procuratore Generale, dott. Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

2.1.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, ha introdotto tra i motivi di ricorso per cassazione il cd. vizio di "travisamento della prova" che è ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova indubitabilmente diverso da quello reale. Tale vizio, qualora concerna l’esistenza di una prova di carattere dirimente per la decisione, da luogo a vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, il quale risulta dal provvedimento impugnato nel confronto con altro atto del processo specificamente indicato nel motivo di gravame, posto che in tal modo, attraverso l’indicazione specifica degli atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di legittimità di verificare la correttezza della motivazione (ex plurimis Cass., Sez. 3 Sent. 18 giugno 2009, n. 39729, Rv. 244623; Cass. Sez. 5, Sent. 25 settembre 2007, n. 39048, Rv. 238215).

Nel caso in esame la Corte di Appello di Ancona, rispondendo alla censura dell’appellante, ha fondato la propria decisione circa la sussistenza del reato sulla circostanza che i Carabinieri di San Benedetto del Tronto, il 29 giugno 2006, secondo quanto riferito nella CNR, avevano fermato ed identificato l’imputato mentre si trovava in (OMISSIS) in violazione del provvedimento del Questore di Ascoli Piceno del 18 agosto 2004. Ciò argomentato sul presupposto che fosse quello l’atto che ne aveva imposto il rimpatrio da quel comune con divieto di farvi ritorno per il periodo di anni due, e non, invece, il diverso provvedimento 24 agosto 2004, richiamato in imputazione.

E’, invece, evidente che il provvedimento acquisito in atti, così come specificamente indicato dal ricorrente, è un ordine del Questore di Ascoli Piceno, emesso il 18 agosto 2004, che con il foglio di via imponeva all’imputato di non fare rientro, per il periodo di anni due, nel comune di San Benedetto del Tronto, senza nulla disporre con riferimento al diverso comune di Grottammare.

I giudici di merito, dunque, hanno travisato la prova nel ritenere che l’imputato fosse destinatario, in forza del provvedimento 18 agosto 2004, di prescrizione questorile che gli inibiva l’accesso al comune di Grottammare e la motivazione che ne è conseguita è viziata per manifesta illogicità.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullate con rinvio per nuovo giudizio, affinchè i giudici di merito rivalutino, in punto di prova, l’effettiva esistenza di un ordine del Questore che vietava, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 2, all’imputato di recarsi nel comune di (OMISSIS) il giorno (OMISSIS).
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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