Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Avv. Giovanni Pellegrino, e Quinto;
Svolgimento del processo
Il presente ricorso in appello è proposto dal Comune di Cutrofiano e tende alla riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto un ricorso dell’Ordine degli ingegneri di Lecce, motivandolo con il rilievo di illegittimità della norma di bando che prevedeva la corresponsione del compenso e il rimborso delle spese della richiesta progettazione, soltanto nel caso di finanziamento da parte della Regione Puglia.
Questo il motivo dell’appello:
Carenza di interesse dell’Ordine degli ingegneri di Lecce, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione delle offerte, per cui non era più possibile la rinnovazione della gara e legittimità della clausola che prevedeva la erogazione di compensi solo al momento dell’intervenuto finanziamento, per effetto del decreto Bersani (decretolegge n. 223 del 2006).
L’Ordine degli ingegneri appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando come successivamente il Comune abbia affidato incarichi di ben cinque volte superiori a quello stabilito nel bando.
Interviene "ad opponendum" il Consiglio nazionale degli ingegneri, che chiede il rigetto dell’appello.
Il Comune di Cutrofiano presenta successive memorie illustrative, con le quali, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello, indicando anche la irrilevanza della successiva aggiudicazione per importi superiori ed eccependo la inammissibilità del ricorso dell’Ordine degli ingegneri.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione
L’appello è fondato.
In primo grado l’Ordine ha evidenziato che il suo interesse al ricorso era correlato alla riedizione della procedura, acchè la stazione appaltante proceda a bandire una gara che escluda la condizione del finanziamento per la liquidazione del dovuto così consentendo una larga partecipazione alla esperenda nuova procedura.
Al riguardo, come esattamente eccepito dal Comune appellante e avuto riguardo alla specialità del caso (caratterizzato dalla urgenza delle determinazioni comunali), non può non rilevarsi che il giorno successivo alla notificazione dell’originario ricorso giudizio avanti al TAR (intervenuta il 29 ottobre 2009, con deposito il successivo 3 novembre 2009) si era determinata la impossibilità giuridica di rinnovamento della procedura di gara, in quanto era scaduto il termine (30 ottobre 2009) per le domande di partecipazione al bando regionale di finanziamento (cfr. determinazione regionale 4 agosto 2009 n.514) ed era già intervenuta la aggiudicazione definitiva da parte del Comune in data 9 ottobre 2009..
La rinnovazione del procedimento avrebbe quindi comportato l’inosservanza del termine utile per il conseguimento del finanziamento regionale, sicchè non era configurabile neppure l’interesse strumentale dell’Ordine ad una più larga partecipazione di categoria alla gara (risultando così legittimati i soli soggetti partecipanti alla medesima).
In detta situazione e a corollario di quanto rilevato, si osserva che in tal modo si era altresì sostanziato un conflitto di interessi tra l’Ordine e gli ingegneri o le società (anche) di ingegneria che avevano partecipato alla gara (in particolare l’ing.Luigi Fatigato, che risulta progettista dell’intervento e rappresentante legale della società I.;cfr.verbale di validazione in data 29 ottobre 2009)
Invero, gli ordini professionali hanno il compito primario di tutelare gli interessi della categoria e dei propri iscritti, sicchè non appare rituale che i medesimi, come nella specie, si pongano in contrasto con gli interessi di alcuni dei propri iscritti.
E ciò in sviluppo dei principi affermati nella sentenza di questa Sezione n. 8404 del 2009
Infine, per completezza, deve rilevarsi che per quanto detto non è rilevante che, successivamente, all’incarico originario, che prevedeva la elaborazione solo del progetto preliminare, gli affidatari abbiano avuto un ampliamento dell’incarico, formulando anche il progetto definitivo e quello esecutivo, per le ragioni prima indicate di mancanza di interesse dell’ordine ricorrente e del Consiglio interveniente "ad opponendum".
L’appello, assorbita ogni ulteriore questione (non oggetto di approfondimento in questa sede), va, conseguentemente, accolto, con riforma della sentenza appellata.
Le spese di giudizio del doppio grado, possono però, ricorrendo all’uopo giusti motivi, essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
Accoglie nei limiti di cui in motivazione l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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