Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del primo ottobre 2010, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza dei Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato H.Q.Y. colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.
All’imputato era addebitato di essersi allontanato in due giorni successivi (11 e 12 marzo 2004) dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto con ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze in data 17 ottobre 2003. 2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, con cui denuncia:
– il vizio della motivazione, per travisamento della prova. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto titolo cautelare ancora valido alla data dei fatti l’ordinanza cautelare, mentre questa avrebbe perso di efficacia il 3 marzo 2004, alla scadenza del termine di durata massima. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non vi sarebbe stata altra misura cautelare in atto alla data dell’allontanamento e produce documentazione a sostegno dell’assunto.
– la mancanza di motivazione, in relazione alla richiesta difensiva di acquisire, ex art. 603 cod. proc. pen., il fascicolo dell’esecuzione provvisoria.
– la violazione della legge penale e il difetto di motivazione, in quanto l’imputato era autorizzato a recarsi al lavoro esterno e il mero ritardo nel far rientro negli orari previsti non integrerebbe il reato di evasione sia sotto il profilo soggettivo (non essendovi alcuna volontà di conseguire una effettiva libertà), sia sotto quello oggettivo (trattandosi di situazione che da luogo soltanto ad un aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen.). Su tale specifico punto la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
E’ evidente dalla documentazione allegata – che ben poteva essere acquisita dai giudici del merito, come richiesto dalla difesa – che alla data dei fatti non fosse in atto alcuna misura cautelare custodiale.
Risulta pacifico che il 3 marzo 2004 aveva perso di efficacia, per l’avvenuto decorso del relativo termine massimo di durata, la misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 10 luglio 2003 ed applicata all’imputato in data 3 settembre 2003 per il reato di lesioni personali aggravate (procedimento penale nn. 117126/01 R.G.GIP. – 20505/00 R.G.N.R., stralciato al nn. 1473/04 R.G.GIP. – 1995/04 R.G.N.R.).
L’equivoco in cui è incorsa la Corte di appello è di aver ritenuto l’ordinanza cautelare emessa in data 17 ottobre 2003, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva sostituito la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, titolo diverso e sol perchè in essa si faceva riferimento al fatto che lo H.Q.Y. fosse indagato per i reati di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 12 e art. 629 cod. pen., ancorchè riporti in calce gli stessi estremi del procedimento penale nella quale era stata emessa l’altra ordinanza (nn. 117126/01 R.G.GIP. – 20505/00 R.G.N.R.).
Il riferimento ai suddetti reati era in realtà frutto di un errore del Giudice della cautela, posto che tali imputazioni riguardavano altri indagati cinesi nel medesimo procedimento, attinti anch’essi dalla medesima misura cautelare emessa il 10 luglio 2003.
Conseguentemente, non è ravvisabile nei fatti il reato di evasione, come previsto dall’art. 385 cod. pen., che presuppone l’esistenza di un legale titolo di detenzione, nella specie non ricorrente poichè l’unica misura custodiale applicata all’imputato aveva perso di efficacia per l’avvenuto decorso del relativo termine massimo di durata, pur in assenza di un formale provvedimento dell’autorità giudiziaria (Sez. 6, Sentenza n. 10282 del 13/02/2001, dep. 13/03/2001, Solla, Rv. 219158).
La sentenza impugnata quindi deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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