Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 19/1/09, dichiarava V. C.S. responsabile del reato di cui all’art. 600 bis e sexies c.p., comma 3 per avere indotto, favorito e sfruttato, con violenza e minaccia, la prostituzione della minore M. L.R., e lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni 5 ed espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, nonchè al risarcimento del danno in favore della p.c. da liquidarsi in separata sede.
La Corte di Appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 16/3/2010, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione il V. personalmente, con i seguenti motivi:
-manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello e, in particolare, riguardo alla ricostruzione del fatto;
-vizio di motivazione in attinenza alla valutazione della prova della sussistenza del reato contestato;
-violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, rilevato che i giudici di merito, desumono la esistenza del fatto dalla sola testimonianza della p.o. che pur ammettono e concedono essere regolata dalle forme di cui all’art. 197 bis c.p.p., e, conseguentemente, dalle regole di valutazione di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3 secondo cui occorrono altri elementi di prova, quali riscontri esterni, che confermino la attendibilità della deposizione, elementi nella specie non rinvenibili.
-mancata assunzione di una prova decisiva sulla minore età della p.o..
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito per pervenire alla conferma della affermata colpevolezza del prevenuto, in ordine al reato ad esso ascritto, si palesa del tutto logica e corretta.
La Corte di Appello condivide le considerazioni svolte dal Tribunale sulla attendibilità della L., richiamandosi al verbale di incidente probatorio, da cui emerge un racconto lineare, circostanziato e non contraddittorio nel nucleo essenziale della vicenda.
Il decidente specifica, a giusta ragione, che dette dichiarazioni non costituiscono il solo elemento posto a sostegno dell’assunto accusatorie, sussistendo plurimi elementi di riscontro, di diversa natura: la deposizione del teste M.; quelle del teste B.: l’esito della attività di p.g. svolta dall’isp. P..
Alla luce di tali emergenze istruttorie il giudice di merito ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
Peraltro, osservasi che con le censure mosse nei primi due motivi di ricorso si tende ad una diversa valutazione interpretativa della piattaforma probatoria, non tenendo conto che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa, quindi, integrare il vizio dì legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
In una tale prospettiva, questa Corte non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova raccolte, essendo, invece, compito di questo decidente stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta delle conclusioni raggiunte (ex plurimis Cass. 23/1/03. Cozzi).
Quanto alla censura sulla ignoranza del prevenuto della minore età della p.o.. e al rigetto della assunzione di una prova decisiva sul punto, costituita acquisizione del passaporto della donna, il giudice, correttamente, rileva che la stessa età era desumibile da altri documenti, certificanti la data di nascita della L. ( permesso di soggiorno e dal codice fiscale), non contestati dalla difesa, non necessitando la produzione in giudizio di ulteriori documenti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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