Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
e Generale, Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A.P., già condannato con sentenza 13.4/12.5.2010 del tribunale di Torino, in composizione monocratica alla pena di Euro 180 di ammenda per detenzione illegale di 162 proiettili per arma comune da sparo – ex art. 697 c.p.-, ricorre per cassazione avverso la predetta decisione, denunciando violazione di legge: il fatto non costituirebbe reato perchè le cartucce, da lui fabbricate, sarebbero state tutte utilizzate lo stesso pomeriggio del sequestro o del giorno successivo al poligono di (OMISSIS) dove non era possibile acquistare munizioni. Dato il breve tempo di detenzione, la denuncia delle munizioni in soprannumero si rendeva di fatto impossibile.
Il ricorso non può essere accolto perchè inammissibile.
Invero non vale richiamare i precedenti di questa Corte, segnalati dal ricorrente, nel senso che l’acquisto delle munizioni per reintegrare il numero di quelle già utilizzate non costituirebbe reato. Se con il richiamo a tale precedente si vuole sottolineare il fatto che la denuncia delle munizioni non occorrerebbe se il tempo di detenzione è talmente breve da rendere impossibile o sommamente e difficoltosa la denuncia, tale situazione non ricorre nel caso di specie per il fatto che il ricorrente ha dichiarato sì di doverle utilizzare, le munizioni da lui stesso fabbricate, lo stesso giorno o il giorno seguente al sequestro, ma non ha per nulla dichiarato il tempo della fabbricazione e quindi il dies a quo della detenzione delle cartucce.
Ed è noto che lo scopo cui è diretto l’obbligo della denuncia delle armi come delle munizioni è quello di porre l’Autorità di pubblica sicurezza in condizioni di conoscere le persone che delle armi e delle munizioni hanno la disponibilità, la quantità e la qualità di queste ed il luogo in cui le medesime si trovano.
Il dato omesso dal ricorrente è l’unico rilevante, perchè senza l’indicazione del giorno iniziale di detenzione, non è per nulla dirimente se il giorno successivo o addirittura lo stesso giorno (al) del sequestro le cartucce sarebbero state utilizzate, rendendo in tesi così inutile la loro denuncia alla Autorità di p.s..
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
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