T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 12-05-2011, n. 4140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 16 dicembre 2010, la Commissione centrale ex art. 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, ha revocato nei di lui confronti il programma speciale di protezione, denunciando – ai fini dell’annullamento – violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili;

Rilevato che le censure sollevate non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito esposte:

– ai sensi della disposizione su cui si fonda il provvedimento di revoca impugnato, ossia l’art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito nella legge n. 82/1991, costituiscono fatti che comportano la revoca delle misure speciali di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma del precedente art. 12, comma 2, lett. b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale;

– sempre sulla base di quanto prescritto dalla disposizione in argomento, costituiscono, altresì, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell’identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate;

– in ragione del tenore della disciplina sopra ricordata, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "l’eventuale attualità dello stato di pericolo non giustifica…, di per sé sola, la fruibilità di uno speciale programma di protezione da parte degli interessati, allorché il loro comportamento non solo renda superflue le speciali misure di protezione accordate, ma risulti in oggettivo contrasto con le finalità perseguite dalla stessa legge n. 82/1991 e successive modifiche e integrazioni", precisando, ancora, che "quest’ultima, invero, non accorda alle persone ammesse allo speciale programma di protezione una sorta di autorizzazione a commettere atti illeciti, vincolandole anzi al rigoroso rispetto della legge, indipendentemente dagli obblighi specificatamente assunti all’atto della sottoscrizione del programma medesimo" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2008, n. 6627);

– sempre in giurisprudenza, è stato, poi, osservato che il vaglio sulla condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sulla eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela rientrano nella sfera discrezionale dell’Amministrazione: al giudice permane unicamente il compito di vagliare se l’esercizio di tale potere discrezionale sia stato rispondente a criteri di logica e razionalità, censurandolo eventualmente ove emergano profili di abnormità valutativa o travisamento del fatto (cfr. C.d.S., già citata);

– nel caso in esame, l’adozione del provvedimento impugnato trae origine dalla circostanza che "il collaboratore PETRILLO Pasquale è stato raggiunto da misura cautelare in carcere, emessa dal GIP di Cuneo in data 16 agosto 2010, per i reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 nr. 3bis c.p. (rapina aggravata); nr. 582 e nr. 585 e nr. 576 comma 1 n. 1) art. 61 n. 2 c.p. (lesioni aggravate)";

– la documentazione agli atti – in particolare, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 9 settembre 2010 – rivela, poi, che il ricorrente "ha ammesso le proprie responsabilità" in ordine ai reati contestatigli;

– tenuto conto della gravità dell’illecito commesso di cui l’Amministrazione offre ampia esposizione, in relazione anche agli ulteriori interessi coinvolti, ma anche dell’impossibilità di invocare la disciplina dell’art. 7 della legge n. 241/90 (stante il disposto del successivo art. 13, comma 2), l’azione amministrativa in contestazione non può che risultare immune dai vizi denunciati;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto, peraltro, che sussistono – in ragione delle peculiarità della vicenda – giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso 2305/2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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