Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.R.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello nella parte in cui ha compensato le spese all’esito del giudizio ex lege n. 89 del 2001.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile per inidoneità del quesito, posto che con lo stesso ci si limita a richiedere se vi è stata la dedotta violazione senza enunciare il principio di diritto di cui si chiede l’affermazione.

Il secondo motivo con cui si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’avvenuta integrale compensazione delle spese è fondato in quanto da un lato non è dato comprendere in cosa consista la particolarità delle questioni trattate, in realtà del tutto ordinarie, e dall’altro la parziale soccombenza non giustifica l’integrale compensazione, posto che una soccombenza della controparte vi è pur sempre stata.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto l’Amministrazione condannata alla rifusione del 50% delle spese della fase di merito, compensato il residuo per l’accoglimento solo parziale della domanda.

Le spese di questa fase debbono far carico all’Amministrazione resistente.
P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del 50% delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 806,00 di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 311,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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